Data: 27/07/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

"Il dovere di verità dell'avvocato sussiste anche fuori dal processo". Lo ha ribadito il CNF nella sentenza n. 127/2024 (sotto allegata), pubblicata sul sito del Codice deontologico il 18 luglio 2024.

Stante la c.d. "tendenziale" tipicità dell'illecito deontologico, l'art. 50 cdf (che disciplina il dovere di verità dell'avvocato nel processo stabilendo il divieto di ivi introdurre elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi) può costituire valido criterio e quindi parametro per la repressione di illeciti disciplinari atipici aventi analoghe caratteristiche, come nel caso in cui i falsi riguardino atti e documenti estranei al processo, e ciò alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1 co. 3, 9 e 11 del CDF, i quali evocano la funzione sociale, nonché i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro dell'avvocato

Nel caso di specie, l'avvocato aveva consegnato al cliente un verbale di udienza e ben due assegni falsi ed altre violazioni deontologiche aveva adito il CNF contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte di Appello di Roma, resa nell'ambito di apposito procedimento disciplinare, con la quale veniva inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni quattro.

Per il CNF il ricorso però va rigettato.

"La sospensione per anni 4 - ha sentenziato infatti il consiglio - rimarrebbe giustificata anche prescindendo dal richiamo analogico delle riscontrate violazioni ai principi generali con la previsione dell'art. 50 e limitandosi invece a prendere in considerazione soltanto le numerose violazioni tipiche di cui agli artt. 26 e 27 del CDF che prevedono, nei casi gravi come sono senz'altro quelli oggetto del presente giudizio, la sospensione sino ad un anno. Orbene, considerando il numero così elevato delle violazioni in discorso di cui ognuna è sanzionabile sino ad un anno di sospensione e, ancora, adempiendo all'indicazione di svolgere una valutazione complessiva ed unitaria secondo l'art. 21 del CDF, rimane anche in questo modo confermata la correttezza del trattamento sanzionatorio adottato dal CDD di Roma".


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