Data: 31/07/2024 07:00:00 - Autore: Redazione

"Non c'� alcuna ragionevole correlazione fra l'esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilit�, e la pregressa e protratta residenza o attivit� lavorativa nel territorio regionale". � quanto ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 147/2024 (sotto allegata), dichiarando l'illegittimit� costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3.

La Corte ha ritenuto, una volta di pi�, che "il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale, cos� come quello della pregressa e protratta attivit� lavorativa, pone un ostacolo al soddisfacimento del diritto all'abitazione che deve invece fondarsi sulla situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento logico".
Si tratta, infatti, a dire della Consulta, "di requisiti che, proprio perch� sganciati da ogni valutazione su tale stato di bisogno, sono incompatibili con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. N� requisiti del genere valgono a indicare una prospettiva di radicamento sul territorio regionale".

Il giudice delle leggi ha pertanto riscontrato che la disposizione piemontese viola l'art. 3 Cost. sotto un triplice profilo: "per intrinseca irragionevolezza, perch� prevede requisiti del tutto non correlati con la funzione propria dell'edilizia sociale; perch� determina una ingiustificata diversit� di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilit�; e perch� tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert� e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

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