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Data: 02/08/2024 06:00:00 - Autore: Matteo Santini
Niente assegno divorzile in caso di mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del coniuge richiedente. Lo ha stabilito il tribunale di Piacenza con sentenza del 4 giugno 2024.
Per il tribunale, va respinta la richiesta di un assegno divorzile in capo ad un coniuge, ove il richiedente non sia in grado di provare: - quali fossero le condizioni economico-patrimoniali di ciascuno dei coniugi;
- se lo squilibrio rilevante eventualmente accertato fosse riconducibile alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare", tenendo conto del fattore relativo alla durata del matrimonio, nonché dell'età del richiedente;
- se l'eventuale squilibrio economico rilevante, causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, potesse essere superato mediante "il recupero o il consolidamento della propria attività professionale in rapporto all'età del richiedente e alle concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro" o se, invece, si tratti di squilibrio "irreversibile", dovendo l'istante provare di non essere in grado di superare lo squilibrio.
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