Data: 05/08/2024 06:00:00 - Autore: Matteo Santini

Il tribunale dipone l'affidamento esclusivo ove ritenga che la bigenitorialit� non tuteli il minore e lo fa sulla base di circostanze valutabili e concrete.
L'affidamento esclusivo viene disposto ove il genitore non provveda alla cura e all'educazione del minore e non ne soddisfa i bisogni, quando il genitore � stato condannato per reati gravi, quando il genitore ha dipendenza da alcol e/o droga, quando il genitore ha esercitato o esercita un qualsiasi tipo di violenza sia fisica che verbale e lo fa in presenza dell'altro coniuge o in presenza e ai danni del minore ed, infine, quando il genitore viene meno in modo sistematico all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio.
L'affidamento esclusivo non determina automaticamente la sospensione della responsabilit� genitoriale ma, ne determina esclusivamente una limitazione; il genitore non affidatario ha comunque il diritto di poter prendere, congiuntamente all'altro coniuge, la maggior parte delle decisioni relative alla salute e all'istruzione del figlio; inoltre, il genitore non affidatario conserva il diritto di visita e il dovere giuridico e morale di mantenere il figlio.

L'affidamento super esclusivo viene disposto nei casi pi� gravi, quando il genitore si manifesti come totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo.

Il genitore "super affidatario", sara l'unico a decidere sulla salute e sull'istruzione del figlio oltre che su tutte le decisioni pi� importanti per la sua vita, senza mai dover coinvolgere l'altro genitore. Tuttavia, l'altro genitore mantiene la responsabilit� genitoriale nei confronti del figlio ed � obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento.

Questo tipo di affido lo si ha quando il genitore non affidatario si dimostra, ad esempio, violento e quindi non adatto al ruolo di genitore. L'affido super esclusivo pu� essere richiesto anche quando il figlio, capace di discernimento, rifiuta, in modo spontaneo e consapevole, qualsiasi tipo di rapporto e contatto con l'altro genitore, oppure, nel caso in cui quest'ultimo viva stabilmente lontano per motivi di lavoro, disinteressandosi del minore, o versi in uno stato di salute precario.

L'art. 337 bis c.c. prevede che, quando si assumono provvedimenti che hanno ad oggetto l'interesse del minore come la sua convivenza con uno dei genitori, � sempre disposta l'audizione del minore anche se infradodicenne ed anche a livello di et� inferiore, se capace di discernimento. Lo scopo dell'audizione, infatti, si riferisce al diritto del minore di essere informato, ascoltato e a poter, nel modo pi� chiaro possibile, rappresentare al Giudice le proprie considerazioni ed esigenze nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano.

Si pu� affermare che in sede di affidamento o di visita, il minore � portatore di interessi contrapposti e oggettivamente diversi da quelli dei genitori, per tale motivo deve essere qualificato come parte sostanziale e quindi ha il diritto ad esporre le proprie ragioni ed eventuali paure e perplessit� nel corso del processo e in stretto contatto con l'organo giudicante.

Ne consegue che, in caso di mancato ascolto del minore, grava in capo al Giudice l'obbligo di redigere una puntuale motivazione; il mancato ascolto senza neppure una motivazione che giustifichi il venir meno dell'audizione del minore, costituisce violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo costituzionalmente garantiti. Durante l'audizione il minore � accompagnato e ascoltato da esperti in psicologia minorile.


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