Data: 06/08/2024 06:00:00 - Autore: Andrea Pedicone

I diritti del datore di lavoro

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� ormai pacifico che il datore di lavoro possa effettuare controlli sui propri dipendenti (cc.dd. difensivi) a tutela del proprio patrimonio aziendale, anche di tipo occulto, se finalizzati ad evitare comportamenti illeciti, ed in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purch� sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libert� di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignit� e della riservatezza del lavoratore, e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Non � esclusa la possibilit� per il datore di lavoro � ed � anzi ormai prassi consolidata � di ricorrere ad agenzie investigative purch� queste non sconfinino nella vigilanza dell'attivit� lavorativa vera e propria, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che degli illeciti siano in corso di esecuzione. Pertanto, i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, od integrare attivit� fraudolente o fonti di danno per il datore medesimo, escludendo che l'oggetto dell'accertamento sia l'adempimento, la qualit� o la quantit� della prestazione lavorativa.

La malattia

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Nel caso in cui il lavoratore sia assente per una malattia, non � escluso che egli � nel corso della convalescenza � possa effettuare altre attivit� di qualsiasi natura, purch� esse non ritardino o pregiudichino la sua guarigione. Il datore di lavoro, pertanto, ha il diritto di verificare il corretto comportamento del suo dipendente durante la convalescenza, per assicurarsi che egli diligentemente tenga uno stile di vita compatibile con la patologia, e che non ritardi colpevolmente il suo rientro al lavoro. La sua malattia �, infatti, in parte pagata dal datore di lavoro ed in parte, per tramite dell'INPS, dalla collettivit�.

La decisione della Cassazione

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Nella circostanza che ci riguarda, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 21766 del 2 agosto 2024 (sotto allegata), ha confermato il licenziamento di un lavoratore in malattia. Il datore di lavoro ha delegato degli accertamenti ad una agenzia investigativa per verificare l'idoneit� al lavoro del dipendente ed il suo stato di malattia. Di tale scelta si � lamentato il lavoratore, sostenendo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 l. 300/1970, solo gli istituti specializzati di diritto pubblico sono legittimati al controllo sulla idoneit� fisica del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa. Ebbene, la S.C. ha ritenuto legittimi gli accertamenti per tramite di agenzia investigativa perch� gli stessi non hanno finalit� di tipo sanitario, ma mirano a verificare se le plurime specifiche condotte extra lavorative siano o meno compatibili con la malattia addotta dal lavoratore per giustificare l'assenza dal lavoro, e dunque l'idoneit� della predetta malattia a determinare uno stato di incapacit� lavorativa. La giurisprudenza ha costantemente affermato la legittimit� dei controlli affidati ad agenzie investigative, anche al di fuori dei locali aziendali, purch� non abbiano per oggetto l'espletamento della prestazione lavorativa. Le disposizioni di cui all'articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori, vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermit� per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, e lo autorizzano ad effettuare il controllo solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali. Tali disposizioni, per�, non precludono al datore di lavoro di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneit� di quest'ultima a determinare uno stato di incapacit� lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza.

Andrea Pedicone

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017


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