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Data: 13/08/2024 06:00:00 - Autore: Redazione![]()
Richiamando la normativa in materia, il ministero, con il provvedimento del 27 luglio 2024, pubblicato sul canale Filo Diretto, chiarisce definitivamente i dubbi rispondendo nei seguenti termini: "Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-qualer, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l'iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l'impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell'iscrizione a ruolo l'impugnante avesse beneficiato dell'esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002". |
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