Data: 29/08/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

"L'avvocato deve anche apparire, oltreché essere, indipendente". L'indipendenza è infatti "una qualità indispensabile dell'agire dell'avvocato, essenziale per assicurare l'effettività della difesa (art. 9 cdf, art. 3 L. n. 247/2012, Principio A Carta Fondamentale CCBE)". Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense (nella sentenza n. 130/2024 sotto allegata) chiamato a decidere il ricorso di alcuni avvocati promotori di un'iniziativa, sostenuta da un partito politico, finalizzata ad offrire assistenza gratuiti legale a persone fisiche e giuridiche con redditi ben al di sopra della soglia del patrocinio a spese dello Stato, peraltro reclamizzando la proposta commerciale come "gratuito patrocinio".

In particolare, ha precisato il CNF, "la terzietà dell'avvocato deve emergere in modo netto e non possono esservi situazioni o atteggiamenti che vanifichino tale valore anche in via soltanto potenziale, poiché apparire indipendenti e" tanto importante quanto esserlo effettivamente.

Conseguentemente, pronunciandosi sul caso di specie, ha affermato il Consiglio che "pur non mettendosi in dubbio la libertà di adesione ad un partito politico, vìola il suddetto precetto deontologico l'avvocato: che dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale "gratuita", da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente i propri nome e titolo professionale ad ogni notizia sull'iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico; che enunci ai giornalisti di "lavorare gratis" ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio". Tali comportamenti, peraltro, "contrastano anche con la dignità che deve distinguere l'esercizio professionale e con l'affidamento che la collettività ripone nella capacita" degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza esterna".

Il CNF ha colto l'occasione anche per ribadire che l'attività professionale in forma gratuita da parte dell'avvocato non deve celare ipotesi di accaparramento di clientela che sono vietati ex art. 37 Cdf. Costituisce, infatti, "illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico".

Vietato infine pubblicizzare l'offerta di assistenza legale a "zero spese di anticipo", trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf)".


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