Data: 31/08/2024 06:00:00 - Autore: Redazione
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto, il Dm del Ministero della giustizia del 5 luglio 2024 (sotto allegato) che detta "misura e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all'avvocato e all'interprete nei casi previsti dall'art. 4 comma 5 della l. n. 14/2024", concernente la Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo e la Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria (fatto a Roma il 6 novembre 2023).
In particolare, il decreto stabilisce la modalità attraverso le quali gli avvocati, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e gli interpreti possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, il soggiorno e la trasferta per lo svolgimento di udienze in Albania.
Sono rimborsabili soltanto gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree indicate nel protocollo e per fare ritorno in Italia, nonché le spese per vitto e alloggio fruiti durante la trasferta.
Le spese sono liquidate ad ogni modo per un importo non superiore a 500 euro.
Per ottenere il rimborso, avvocati e interpreti devono depositare apposita di liquidazione al giudice che ha tenuto l'udienza, indicando distintamente spese di viaggio e di soggiorno e corredandole della documentazione comprovante gli esborsi sostenuti.
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