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Data: 19/09/2024 06:00:00 - Autore: Floriana Baldino
Le procedure concorsuali del sovraindebitamento[Torna su]
Spesso abbiamo parlato delle procedure di sovraindebitamento, ovvero quelle procedure concorsuali che consentono alle persone sovraindebitate di ripristinare, giudizialmente, l'equilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni stesse. Le procedure concorsuali minori sono 4, ovvero il piano di ristrutturazione debiti, la liquidazione controllata, il concordato minore e l'esdebitazione dell'incapiente. Oggi in particolare parleremo dell'ultima procedura, ovvero dell'esdebitazione dell'incapiente, e del provvedimento del Tribunale di Trani, con la firma del Presidente della sezione, dott. Rana Giuseppe. Cosa è l'esdebitazione dell'incapiente[Torna su]
Tra le 4 procedure concorsuali, certamente l'esdebitazione dell'incapiente è quella più particolare. Nello specifico è una procedura in cui "Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento." Questa è la definizione che leggiamo nel codice della crisi di impresa, all'art. 283. Ma cerchiamo di capirne il significato. Innanzitutto, già dalle prime righe dell'articolo sopra riportato, si comprende che l'esdebitazione, ovvero la cancellazione definitiva dei debiti, la può ottenere solo una persona che risulta essere "meritevole". Ciò significa che potrà ottenere il beneficio della cancellazione di tutti i debiti solo chi non si è indebitato in maniera colposa, ovvero chi non ha richiesto credito nella consapevolezza di non rimborsarlo. Successivamente nell'articolo si legge che l'esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti, potrà ottenerla solo chi non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, ovvero chi non ha proprietà di beni immobili, nemmeno in quota, ed inoltre abbia un reddito tale che non risulta essere sufficiente nemmeno a soddisfare le esigenze familiari. Per la determinazione del reddito "rilevante" ai fini della procedura, ci guida sempre il codice della crisi di impresa al secondo comma dello stesso art. 283 CCII. Solo in presenza di questi requisiti, ovvero di meritevolezza del debitore, e verificata l'assenza di atti in frode e/o di dolo e/o colpa grave del debitore nel suo indebitamento, il Giudice potrà concedere, con decreto, l'esdebitazione, ovvero la cancellazione del debito alla persona fisica meritevole e che si è indebitata in assenza di colpa. Questo è quanto accaduto nella storia che oggi trattiamo. La vicenda[Torna su]
Una famiglia, nello specifico una mamma con la sua bambina, già divorziata e senza alcuna proprietà immobiliare, aveva accumulato un debito di circa 180.000,00 euro, nel corso degli anni, in conseguenza anche di una attività di ristorazione avuta in passato, nello specifico quando la signora era ancora sposata. I debiti che la signora aveva accumulato, in prevalenza, erano per l'affitto del locale ove svolgeva attività imprenditoriale, pochi debiti con lo Stato, una sentenza per una causa persa sempre inerente la sua cessata attività imprenditoriale, alcune finanziarie e alcuni bolli auto. La signora, dopo aver cessato la sua attività lavorativa, era stata assunta da una azienda ove aveva lavorato per diversi anni. Veniva in ultimo licenziata e ad oggi è persino disoccupata. Il decreto[Torna su]
Il presidente di sezione del Tribunale di Trani, dott. Rana Giuseppe: "Letto il ricorso con il quale *omissis* con l'Avv. Baldino, assumendo di essere persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ha chiesto, ai sensi dell'art. 283 c.c.i.i., di essere ammesso all'esdebitazione; vista la documentazione allegata…PQM Concede l'esdebitazione al ricorrente di cui sopra". Alla signora sono stati dunque cancellati definitivamente 180.000,00 euro di debito (v. decreto sotto allegato). La signora non dovrà versare, per la procedura, a favore dei suoi creditori alcuna somma. La Signora non dovrà più nulla ad alcun creditore e potrà vivere tranquilla, avendo usufruito dello strumento riconosciuto dalla legge, della esdebitazione dell'incapiente. |
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