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Data: 03/11/2024 05:00:00 - Autore: Redazione
Una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Così la sesta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 35386/2024 (sotto allegata).
Nella vicenda, il tribunale di Bergamo ha applicato a un imputato, per il reato ex art. 337 cod. pen. la pena di 1 anno di reclusione, sostituita ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. con la multa di euro 5.475, e ha revocato ex art. 168 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dal Tribunale di Busto Arsizio, perché li delitto di resistenza a pubblico ufficiale oggetto del processo è stato commesso entro i cinque anni dalla già menzionata sentenza.
Nel ricorso presentato dal difensore si deduce violazione dell'art. 168 cod. pen. perchè il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza, erroneamente ritenendo che la condanna a pena pecuniaria, seppure sostitutiva di pena detentiva, consenta la revoca della sospensione condizionale della pena, mentre per tale revoca occorre sempre considerare la pena pecuniaria come tale.
Per gli Ermellini, "la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. per il quale:
«Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, neo termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli». Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, una condanna a pena detentiva sostituita, ex art. 57 legge 24 novembre 1981 .n 689, con pena pecuniaria non può costituire titolo per al revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, .n 20289 del 06/05/2008, Muzzolan, Rv. 239993)".
Infatti, proseguono dalla S.C., "l'art. 57 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - la cui formulazione non è stata modificata dall'art. 17 d. Igs. 16 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi, fra le quali rientra la pena pecuniaria applicata nel caso in esame - nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che «per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita», stabilisce, all'opposto, che «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva»".
Pertanto, li ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta, statuizione che si elimina.
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