Data: 03/10/2024 06:00:00 - Autore: Matteo Santini

La Corte di Cassazione con sentenza n. 3924/2024 ha trattato l'argomento della sottrazione internazionale di minori specificando che l'obbligo di far rientrare il minore nello Stato di residenza abituale è prodromico rispetto a qualsiasi pronunzia sull'affidamento all'uno o all'altro genitore.

La questione si riferisce ad una mamma di nazionalità italiana che aveva portato in Italia il figlio nato in Danimarca e di padre danese. In seguito, su disposizione del tribunale di Milano, la madre lo aveva riportato in Danimarca dove il minore le era stato affidato in via esclusiva dal tribunale danese.
Da ciò derivava la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

La Corte ha stabilito che, non vi è più la necessità, da parte della mamma, di impugnare un provvedimento di merito a lei non gradito (emesso dal Tribunale di Milano che disponeva l'immediato rientro in Danimarca), posto che nel frattempo sono cambiate le condizioni della custodia del minore, "perché il giudice danese l'ha attribuito proprio a lei che, quindi, ha il potere di non condurlo più in Danimarca, potendo risiedere legittimamente con il minore in Italia, nella sua piena custodia, così avendo il giudice del minore fatto venir meno il comando, al quale si è attenuto invece il giudice italiano del merito della convenzione dell' Aja, essendo quell'ordine divenuto all'attualità inefficace".
Di qui la cessazione sopravvenuta della materia del contendere nella controversia tra i due genitori.

La Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 è finalizzata a salvaguardare il minore contro le conseguenze pregiudizievoli derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.

Essa pertanto prescinde dalla sussistenza di un titolo giuridico di affidamento, avendo la finalità esclusiva di tutelare l'affidamento quale situazione di mero fatto, da reintegrare con l'immediato rientro del minore nel proprio paese di residenza abituale, in base alla presunzione secondo la quale l'interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente riportato nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana.

Sulla base di tali principi, "deve ritenersi che sia venuta meno la materia del contendere in relazione all'esecuzione dell' "ordine di ritrasferimento del minore nel luogo di residenza abituale dal quale era stato sottratto, tanto che è stata eseguita ormai la riconsegna del minore alla madre, affidataria esclusiva del minore per effetto di provvedimento del giudice danese, divenuto definitivo nell'aprile 2022, e il minore è tornato in Italia di nuovo con la madre, dal dicembre 2022".

Nell'ambito della procedura per sottrazione internazionale di minore, dettata dalla Convenzione dell'Aja del 1980, il provvedimento - urgente - da emanare è solo quello finalizzato a garantire l'immediata riconsegna del minore sottratto al genitore che concretamente esercitava il diritto di custodia e il rientro dello stesso nello Stato di sua residenza abituale, al fine, unico, di ripristino della situazione di fatto.
L'accertamento dell'illiceità della sottrazione è dunque unicamente preliminare e strumentale rispetto all'ordine di rientro e non può avere alcun rilievo autonomo.
Peraltro, l'illegittimità del comportamento della madre non potrebbe incidere sui provvedimenti in tema di custodia e affidamento, essendo ormai quelli divenuti definitivi.

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