Data: 14/10/2024 07:00:00 - Autore: Alice Cometto

Introduzione del discarico automatico

Secondo quando disciplinato dal d. lgs. n. 10/2024 ("Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione"), all'art. 3, co. 1:
"Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".
Oggi molti sono ancora i dubbi sulla misura, in quanto, fino ad ora, non si è parlato dell'importo delle cartelle che si andrebbero a stralciare. Questo potrebbe lasciar "sperare" i contribuenti che, a prescindere dall'importo, nel caso in cui le cartelle affidate dal 1° gennaio 2025 non siano riscosse entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all'affidamento e per il recupero delle stesse non sia ancora iniziato un procedimento giudiziale, esse possano estinguersi (a partire, quindi, dal gennaio 2030), liberando del loro peso i debitori.

La certezza del diritto

A parere di chi scrive, la misura in questione, ovvero lo stralcio automatico di ogni cartella non pagata o riscossa giudizialmente entro 5 anni non costituisce, come già è stato affermato "una via di uscita per i furbetti", quanto un modo per garantire ai contribuenti una sicurezza. Infatti, spesso, nell'ambito della mia carriera, ho assistito a casi in cui l'Agenzia delle Entrate ha sollecitato il pagamento delle cartelle per evitare la prescrizione, reiterando il sollecito, per arrivare a procedimenti giudiziali dopo anni dalla formazione del debito per cui è stata emessa la cartella.
Altrettanta confusione è determinata dal fatto che determinati crediti per cui sono emesse le cartelle si prescrivono in 5 anni e altri in 10.
Quando, con i Clienti che si presentano presso il mio studio, guardo il cassetto fiscale, trovo spesso cartelle molto risalenti. A questo punto, domando se vi siano stati avvisi successivi e spesso il contribuente, che magari ha cambiato residenza o nel corso di un trasloco ha perso la documentazione, non sa darmi una risposta. La conseguenza è che le cartelle "dubbie" vengono comunque inserite tra le passività.
Una misura in base alla quale se la cartella ha più di 5 anni e non è iniziato un procedimento giudiziale la cartella è estinta sicuramente andrebbe a mettere ordine in questa situazione.
Probabilmente una misura di tale portata spingerebbe anche l'Agenzia delle Entrate ad intervenire più velocemente e con maggiore efficienza, vista la paura di perdere il diritto al credito.
Un tale ragionamento porta ad augurarsi che anche per le cartelle esattoriali precedenti al 2025, la Commissione deputata alla loro analisi, al fine di proporre soluzioni al Ministero dell'Economia, assuma scelte orientate alla certezza del diritto e alla salvaguardia della posizione di coloro che rischiano di essere per sempre segnati da una situazione di sovraindebitamento.

Aumento delle rate

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Con riferimento alle cartelle anteriori al 2025, una misura già introdotta è quella dell'aumento del numero di rate concesse. Per i debiti inferiori o pari a 120 mila euro, verrà concessa un'ulteriore dilazione dalle attuali 72 rate mensili, passando a:
fino 84 rate nel 2025 e 2026;
fino a 96 rate nel 2027 e 2028, fino a 96 rate mensili;
fino a 108 rate nel 2029 e 2030
dal 2031, si valuterà la possibilità di concedere 120 rate.
Con il Comunicato stampa n. 73 del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2024, si è ulteriormente previsto che in caso di "comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente" il periodo potrà addirittura essere prorogato per un periodo di tale durata.

Discarico anticipato

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Il decreto attuativo della delega fiscale, oltre a prevedere il cd. "discarico automatico", ovvero lo stralcio automatico delle cartelle non riscosse entro 5 anni dall'affidamento, prevede anche il cd. "discarico anticipato".
Questo può essere applicato per volontà dell'agente della riscossione, in qualsiasi momento, laddove si sia verificata la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, ovvero non vi siano beni del debitore suscettibili di essere aggrediti.
Si può procedere per volontà dell'ente impositore, il quale può domandare all'agente della riscossione la riconsegna dei carichi affidati e non riscossi, eccetto quelli per i quali le procedure esecutive sono ancora in corso, ovvero siano esclusi dal discarico automatico. Ciò può avvenire solo dopo 2 anni dalla presa in carico per i carichi già affidati alla data di entrata in vigore del decreto (8/8/2024), ovvero tra il ventiquattresimo ed il trentesimo mese successivo alla presa in carico, per quelli affidati dopo l'8/8/2024
Nel caso di discarico anticipato, entro il termine del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di consegna del carico, l'ente impositore può riconsegnare il carico all'Agenzia delle Entrate e riscossione laddove lo stesso abbia conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunicando all'Agente i beni del debitore da aggredire.
Questo riaffidamento viene meno, con il discarico automatico, una volta che le somme non siano riscosse entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del riaffidamento.

Conseguenze nelle procedure di sovraindebitamento

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Ci si potrebbe domandare se le misure di cui si è detto ai paragrafi precedenti siano di per se stesse sufficienti a risolvere la situazione di sovraindebitamento in cui versano oggi, purtroppo, molti contribuenti.
Alla luce delle diverse esperienze in materia, secondo l'opinione della scrivente, la riforma non può considerarsi di per se stessa dirimente, infatti, spesso, la situazione debitoria dei debitori è variegata, in termini di tipologia di debiti e di tempistiche.
Inoltre, come considerato, il cd. discarico automatico varrà solo per i crediti affidati dal 1° gennaio 2025, mentre per i crediti precedenti si potrà fare affidamento, eventualmente, a maggiori termini di rateizzazione.
Questo non vuol dire che la riforma in materia non debba essere considerata vantaggioa;, essa permetterà ai contribuenti di rateizzare maggiormente i propri debiti e di arrivare all'automatico stralcio di alcuni di essi (anche sulla base di quanto statuirà la Commissione appositamente costituita).

Il caso concreto

Penso che possa essere opportuno, al fine di comprendere come l'accostamento tra stralcio della cartelle, rateizzazione e procedura di sovraindebitamento sia consigliabile, fare riferimento almeno ad una delle vicende che ho avuto modo di affrontare.
In questo caso si parla di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare, iniziata, cioè, insieme da marito e moglie. I debiti del marito derivano tutti da finanziamenti stipulati per la liquidità della famiglia e da alcune cartelle (in particolare, multe non pagate). I debiti della moglie sono costituiti, oltre che dal mutuo gravante sulla prima casa (di sua esclusiva proprietà) – mutuo ormai prossimo all'estinzione- dall'insieme di numerose cartelle risalenti al periodo dal 2007 al 2013, quando la stessa svolgeva un'attività professionale. Si tratta, quindi, non di debiti del consumatore ma di debiti risultanti dal precedente esercizio di un'attività di impresa.
Quando io e i Clienti ci siamo presentati davanti al gestore, questo ci ha indicato che iniziare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sul presupposto per cui l'attività di impresa era cessata molto tempo prima ci avrebbe esposto al rischio di rigetto da parte del Giudice. Se avessimo optato per il concordato minore, se ne sarebbe avvalsa solo la moglie. L'opzione prospettata è stata quella della liquidazione controllata, con la liquidazione della casa familiare -intestata alla moglie-, lasciando fuori dalla procedura il debito derivante da precedente attività di impresa.
Il problema, nel caso de quo, è rappresentato proprio delle cartelle, insolute dopo molti anni dall'affidamento senza che fosse iniziato un procedimento. La misura valida dal gennaio del 2025 mira proprio ad evitare che in futuro si possano rappresentare analoghe situazioni. Perché, in caso di cartelle assegnate nel 2013 e non riscosse entro il 31 dicembre 2017, esse sarebbero, alla luce della nuova riforma, estinte.
Inoltre, sulla base di una futura maggiore rateizzazione e di un probabile intervento della Commissione ad hoc in tema di stralcio delle cartelle, lo scrivente difensore ha proposto al gestore di sospendere motivatamente la procedura fino al gennaio 2025. In modo tale che la debitrice riuscisse ad estinguere le cartelle relative alla precedente attività di impresa e potesse, congiuntamente al marito, proseguire il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvando dalla liquidazione la prima casa, anche in considerazione della presenza di 2 figli minori.

Conclusioni

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Alla luce dei fatti considerati, ciò che consiglio è di avviare una procedura di sovraindebitamento, all'interno della quale giovarsi, nel modo più idoneo delle nuove misure che entreranno in vigore dal 2025. Esistono, tuttavia, ipotesi (si potrebbe dire "meno gravi") in cui si può evitare l'attivazione di una procedura, limitandosi ad addivenire ad accordi con i creditori, in termini di saldo stralcio e rateizzazione. Anche in questi casi, tuttavia, le misure messe a disposizione dalla Legge, devono essere utilizzate sapientemente in modo da massimizzare i risultati.
Quello che è certo è che il numero di cittadini sovraindebitati è in continua crescita, tanto che anche il legislatore si sta muovendo nel senso di agevolare il rientro dei debitori. Non ci si può che auspicare che tale riforma vada a giovare alla procedure di composizione della crisi in corso e che inizieranno da ora in avanti, in termini di efficacia e di celerità.

Avv. Alice Cometto

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