Data: 17/10/2024 06:00:00 - Autore: Antonio Sansonetti

I fatti

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Il debitore proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che escludeva la possibilità di dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo immobiliare, nonostante la rinuncia del creditore procedente in data 17.02.2024, poiché – dopo la dichiarazione di rinuncia del creditore procedente e fino al momento della pronuncia giudiziale di estinzione – era intervenuto, in data 20.02.2024, altro creditore munito di titolo esecutivo. A detta del debitore il provvedimento reclamato era erroneo poiché, quando il creditore procedente rinunciava all'esecuzione, rimaneva nella procedura esecutiva solo l'Agenzia delle Entrate, munita di un titolo per un credito al di sotto della soglia di cui all'art. 76 DPR 602/1973, ossia per un credito inidoneo all'avvio ed alla prosecuzione della procedura esecutiva. Affermava di conseguenza il debitore che, avendo il provvedimento di estinzione del giudice natura meramente dichiarativa, l'estinzione si era verificata di diritto ed automaticamente al momento della rinuncia ed il successivo intervento di altro creditore non era inidoneo a far rivivere la procedura esecutiva.

La pronuncia

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Il Collegio leccese con sentenza n. 3101/2024 (sotto allegata) ripercorre la ricostruzione operata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5921 del 2023 che, sul tema della determinazione del momento in cui si produce l'estinzione del processo esecutivo a seguito i rinuncia, richiama due orientamenti: secondo quello più risalente nel tempo (espresso da Cass., 14.03.2008, n. 6885), "l'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica … solo con l'ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori non possono intervenire"; secondo un altro orientamento più recente (Cass., 21.11.2017, n. 27545), "l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa".

Rileva poi il Collegio, ritenendo fondato il reclamo, che la giurisprudenza più recente è quella maggiormente condivisibile poiché "il processo di esecuzione … deve essere retto sempre da un titolo esecutivo, … cosicché la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non può che comportare un inevitabile arresto della procedura esecutiva, a prescindere dall'adozione di provvedimenti giudiziali" (Cass., ord. 5921/2023). Secondo i Giudici salentini la rinuncia agli atti esecutivi comporta l'effetto istantaneo della estinzione (rispetto al quale la pronuncia del giudice ha solo effetto dichiarativo) mentre la procedura può essere proseguita solo se vi siano altri creditori titolati intervenuti in data antecedente alla rinuncia e non se siano successivi.

Il principio giuridico

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Accogliendo il reclamo del debitore il Collegio del Tribunale di Lecce afferma che l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare si è determinata automaticamente nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate è rimasta unico creditore, ossia dal 17.02.2024, mentre il successivo intervento di creditore munito di titolo in data 20.02.2024 non può giustificare la prosecuzione della procedura esecutiva essendosi già prodotto l'effetto estintivo di improcedibilità dell'esecuzione.


Avv. Antonio Sansonetti, Patrocinante in Cassazione

e-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com


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