Data: 27/10/2024 18:00:00 - Autore: Raffaella Diviccaro

Il giusto processo

Il primo principio fondamentale sotteso al processo penale è quello relativo al giusto processo di cui all'articolo 24 della Costituzione secondo cui ogni cittadino ha diritto al giusto processo sia in termini di durata dello stesso sia in termini di esattezza e correttezza nelle procedure processuali che lo riguardano.
Per questi motivi la fase delle indagini preliminari e quella immediatamente successiva dell'udienza preliminare secondo un orientamento consolidato avvengono a porte chiuse ossia senza l'intervento del pubblico al fine di consentire all'organo inquirente ossia il Pubblico Ministero e i suoi ausiliari di procedere nelle indagini nella maniera più trasparente e libera possibile, svincolata da ogni condizionamento. Diversamente la fase della decisione può essere svolta anche in pubblico.

Il giudice precostituito per legge

Altro principio fondamentale sotteso al processo penale riguarda in particolare il giudice che per legge è precostituito rispetto al processo. Difatti, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" al fine di consentire alle parti di sottostare alla legge e alla giurisdizione già costituitasi. I criteri in base ai quali vengono designati i giudici sono attinenti alla competenza per materia, per valore e per territorio.Esistono infatti giudici di primo grado, giudici di appello e da ultimo giudici della Corte di Cassazione.

Il diritto di difesa

Altro principio fondamentale relativo invece all'imputato riguarda il diritto di difesa che puo' essere considerato come un corollario o sottoprincipio del principio del giusto processo.
La difesa può essere di due tipi,una difesa d'ufficio e una difesa su istanza della persona imputata che nomina il suo legale di fiducia. Nel caso in cui infatti l'imputato sia abbiente abbia cioè i mezzi necessari per difendersi si ricorre al difensore di fiducia, nel caso invece in cui non abbia i mezzi per difendersi si ricorre al gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato.
L'istituto del gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato è stato introdotto al fine di consentire il rispetto del principio di uguaglianza fra i cittadini meno abbienti con quelli più abbienti e di assicurare un concetto di tutela a tutti i membri della collettività.
Per questo motivo ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha un elenco di difensori iscritti al gratuito patrocinio cioè disposti a patrocinare anche senza ricevere l'onorario dell'avvocato ma ricevendo semplicemente un emolumento compensativo da parte dello Stato.
Possiamo quindi notare come lo Stato a favore dell'imputato abbia disposto una serie di misure volte a garantire un altro principio fondamentale che è quello del favor rei cioè della prevalenza accordata nel processo alla parte più debole dello stesso. Per questo motivo nel caso in cui l'imputato sia stato sottoposto a misure cautelari perché ritenuto pericoloso per sé e per altri sarà sempre possibile un dialogo continuo tra l'imputato sottoposto a misura cautelare e il difensore non solo per garantire un contatto personale e sociale dell'imputato e non emarginarlo quindi dal contesto sociale nel quale si trova, ma anche al fine di consentire al difensore di conoscere più approfonditamente i fatti del reato intorno ai quali ruota l'intero processo che ormai si è attivato. Difatti è possibile che il difensore visiti anche nella casa circondariale l'imputato che dialoga con lui per meglio conoscere i termini della questione più approfonditamente, nonché al fine di conoscere meglio la sua personalità.

Processo accusatorio e inquisitorio

Ovviamente il processo nella sua connotazione penalistica si articola su due diversi modelli o sistemi: esiste infatti un processo accusatorio ed un processo inquisitorio. Il sistema accusatorio si fonda sulla ricerca delle prove attraverso l'instaurazione di un dibattimento tra il giudice e le parti imputate ma anche i testimoni che sono chiamati in causa su istanza del difensore dell'imputato.
Questa forma di processo darà luogo ad una proliferarazione di prove che possono essere anche nuove e non conosciute o conoscibili dal giudice al momento dell'instaurarsi del dibattimento medesimo perché proprio attraverso il dialogo che vengono formulate nuove prove (per esempio registrazioni audiovisive).Di contro il modello inquisitorio si basa su un insieme di prove precostituite rispetto al giudizio che fondamentalmente è rimesso alla discrezionalità del Pubblico Ministero e dei suoi ausiliari nella ricerca di quelle che sono le prove più utili e più opportune per quel determinato procedimento penale. È un modello più circoscritto questo inquisitorio rispetto a quello accusatorio.
È evidente che quando parliamo delle prove ci riferiamo a prove di tipo documentale quali possono essere atti, scritti, documenti e prove invece orali quali le testimonianze, le dichiarazioni rese dai testimoni dalle persone informate sui fatti. È opportuno fare una distinzione fondamentale tra prove costituite e costituende. Un principio fondamentale che riguarda gli organi giurisdizionali è sancito nell'articolo 101 comma secondo della Costituzione secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo principio garantisce l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere dello Stato nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale. L'indipendenza della magistratura si esprime attraverso l'obiettività e l'imparzialità del giudice ,cosiddetta indipendenza personale e una forma di indipendenza organica dei giudici ossia indipendenza all'interno degli stessi uffici intesa come indipendenza fra le diverse sezioni di un tribunale per cui ciascuna sezione giudicante monocratica o collegiale che sia, risulta indipendente da influenze di altre sezioni o uffici analoghi e una riserva di giurisdizione, infatti i provvedimenti decisori non possono essere assunti da altri poteri dello Stato diversi dal potere giurisdizionale e inoltre gli altri poteri dello Stato (legislativo ed esecutivo)non possono in nessun modo vincolare il giudice nell'esercizio delle sue funzioni. L'articolo 101 della Costituzione invece ha la funzione di garantire tutta l'attività giurisdizionale rendendola indipendente da parte di altri organi e poteri dello Stato.In particolare l'articolo 104 comma 1 della Costituzione sancisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. L'effettività dell'indipendenza della magistratura è poi salvaguardata dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che sovraintende alla carriera dei magistrati con competenze circa le assunzioni, le assegnazioni i trasferimenti, le promozioni nonché l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei magistrati. Un altro principio a presidio dell'indipendenza della magistratura è sancito nell'articolo 107 della Costituzione che concerne l'inamovibilità dei giudici. Questi ultimi possono vedere mutate le loro competenze solo su delibera del CSM con il loro consenso e per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall'ordinamento giudiziario.

La presunzione di non colpevolezza

Un principio fondamentale che invece concerne l'imputato, a parte il diritto di difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione è rappresentato dalla presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione. Il secondo comma di questo articolo infatti stabilisce che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. La presunzione di non colpevolezza rappresenta una forma privilegiata di trattamento per l'imputato che secondo la legge dello Stato italiano non potrà essere qualificato come colpevole durante l'intera procedura giudiziaria fin quando non viene statuita una sentenza di condanna definitiva che fa stato e luogo fra le parti, gli eredi e gli aventi causa e che ha quindi autorità di cosa giudicata. Da quanto detto si evince quindi come inevitabile corollario che la responsabilità penale dell'imputato sia provata anche da parte di chi ne ha interesse cioè il Pubblico Ministero e che su quest'ultimo ricade il rischio della mancata prova. Alcuni autori come Pisapia hanno identificato la presunzione di non colpevolezza sotto due diversi profili: il principio dell'onere della prova come regola di giudizio e anche come criterio generale relativo allo status dell'imputato e al suo trattamento durante il processo.

I principi del processo penale relativi al modo in cui si articola il suo svolgimento

Relativamente al processo penale vale il principio per cui l'iniziativa dell'azione penale tocca solo al Pubblico Ministero con il divieto imposto al giudice di intraprendere d'ufficio un'indagine o di adottare provvedimenti senza una richiesta del Pubblico Ministero. Alla luce di questo principio il giudice non può procedere su fatti diversi per i quali sia stata esercitata l'azione penale, non può procedere d'ufficio a contestare nuove circostanze aggravanti o reati concorrenti. Sempre relativamente al processo penale viene in rilievo il principio della contestazione il quale esprime un concetto fondamentale secondo cui nessuno puo' essere condannato per i fatti per i quali non sia stato posto in condizione di difendersi. Altro principio relativo al contraddittorio concerne la necessità della partecipazione paritaria delle parti (pubblico ministero imputato alle fasi del processo dinanzi a un giudice cosiddetto terzo imparziale ai sensi del secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione). È necessario infatti che nel procedimento penale tanto il pubblico ministero quanto le parti possono esprimersi con i criteri previsti dalla legge prevalendo però le funzioni del pubblico ministero soprattutto nella fase delle indagini preliminari. Un altro principio sotteso al processo penale è quello del dovere di collaborazione all'attuazione della volontà della legge di modo che l'interesse individuale ad una sentenza favorevole sia subordinata all'interesse generale all'emanazione di una sentenza giusta. Questo principio quindi implica un sottoprincipio che è quello della lealtà e della probita' tenuta dagli avvocati di cui all'articolo 105 della Costituzione ma anche dall'articolo 358 c.p.p. che invece richiede che il pubblico ministero debba svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Entrambi questi principi sono volti all'accertamento della verità seguendo regole processuali e deontologiche. Altro principio che è sotteso al processo penale è quello del libero convincimento del giudice ai sensi dell'articolo 192 c.p.p.per cui il giudice valuta la prova dando conto alla motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Ciò significa che il giudice è libero di apprezzare ogni elemento acquisito al processo non valendo più il principio delle prove in assoluto e non intendendo le stesse vincolanti in modo assoluto. Ottenuto quindi il libero convincimento del giudice la nostra Costituzione all'articolo 111 pone un altro principio fondamentale, quello secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Soltanto infatti attraverso la motivazione è possibile richiedere il riesame della prima decisione o in appello oppure in Cassazione. In particolare, la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Ai principi esposti si aggiunge quello dell'oralità e della concentrazione. Innanzitutto per rispettare il principio della concentrazione il giudice è costretto a fare ricorso non a tutto il materiale comparso nel dibattimento ma solo a quello che sia stato riversato nel verbale per consentire la successiva verifica in caso di impugnazione. La legge infatti riconosce l'eventualità che per ragioni particolari sia necessaria un'anticipata acquisizione probatoria non potendo rinviare al dibattimento. In questo caso nel fascicolo dibattimentale verrà inserito il verbale della prova raccolta che quindi sarà un atto scritto. Vi sono anche atti della polizia giudiziaria del pubblico ministero che per motivi diversi sono suscettibili di utilizzazione in dibattimento.Quello della oralita' è un principio potenziale che deve contemperarsi con le concrete esigenze del processo. La concentrazione del procedimento significa che una sola udienza processuale dovrebbe essere sufficiente a definire il giudizio senza rinvio ulteriore ad altra data. Questa concentrazione opera anche in sede di liberazione della sentenza e redazione della motivazione. La decisione deve essere adottata subito dopo la chiusura della relativa discussione delle parti in modo che l'oralità si trasforma nella lettura dei verbali scritti nell'ascolto dei nastri registrati. Altro principio fondamentale è quello di parità tra accusa e difesa. Quando si fa riferimento a questo principio bisogna alludere al fatto che nel processo accusa e difesa stanno sullo stesso piano. Prima di quel momento è innegabile che il pubblico ministero si trova in una posizione privilegiata in quanto abilitato dalla legge a sviluppare una serie di attività di concerto con la Polizia Giudiziaria diretta ad acquisire gli elementi necessari per decidere se esercitare o meno l'azione penale. Il pm è portatore di interesse generale, gli è riconosciuta dalla legge il potere di fermo,quello di disporre intercettazioni urgenti quello di procedere a perquisizione, ispezione e sequestri. Questa sua attività spesso e' soggetta a convalida . La legge 7 dicembre del 2000 disciplina le indagini difensive in funzione attuativa del principio di parità tra accuse e difesa ,nel momento processuale invece davanti al giudice non vi e' differenza tra pm ed imputato. La parità di accusa e difesa va interpretata nel senso che il giudice deve ascoltare entrambe, non può privilegiare una tesi rispetto ad un'altra. In via conclusiva è opportuno fare riferimento al principio del favor rei e da ultimo al principio del ne bis in idem. Secondo il principio del favor rei è prevista la prevalenza di interesse dell'imputato rispetto all'interesse punitivo dello Stato. Lo conferma il fatto che la sentenza di assoluzione potrà esservi non solo quando risulti l'innocenza di una persona ma anche quando manchi o sia insufficiente la prova della sua colpevolezza. Spetta all'ufficio delle accuse provare la colpevolezza dell'imputato. La difesa ha solo la facoltà e non l'obbligo di addurre le cosiddette prove a discarico. Altro principio è quello del ne bis in idem che prevede che l'imputato prosciolto condannato con sentenza e con decreto penale non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto neppure se questo viene diversamente considerato per titolo o circostanze. In definitiva il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 24 della Costituzione assume una doppia connotazione, una legata alla dimensione oggettiva che ha l'intento di salvaguardare la rapidità della dinamica giudiziaria, una assume invece una connotazione soggettiva secondo cui il processo non deve essere particolarmente lungo nell' intento di salvaguardare il diritto dell'imputato a non essere lesionato nella sua integrita' psicofisica al punto che la legge italiana riconosce un ristoro economico a coloro che abbiano subito una dinamica giudiziaria più lunga dei termini stabiliti ex lege. In relazione invece al giudice un principio che non può essere trascurato e' quello dell' imparzialità dello stesso che a sua volta si fonda su tre principi fondamentali ossia la soggezione del giudice solo alla legge, la separazione delle funzioni processuali e la predisposizione di garanzia e procedimentale che consentono di estromettere il giudice che sia parziale. In relazione invece all'imputato non possono essere dimenticati una serie di diritti che sono a lui riconosciuti. Mi riferisco al fatto che l' imputato ha diritto al sindacato sulla competenza del giudice, al sindacato sulla competenza del PM ,nonché ha diritto a rivolgersi direttamente al giudice adito, ha diritto allo svolgimento di indagini difensive , ha diritto all'incidente probatorio, ha diritto a partecipare al processo, ha diritto a scegliere il rito alternativo, ha diritto alle impugnazioni nonché ha diritto alla libertà morale e ha diritto di non rispondere . Un discorso a parte invece merita la figura dell'imputato testimone che è imputato in un processo che ammette quindi la propria responsabilità ma che praticamente ha anche conoscenza di fatti riguardanti la responsabilità di altri.

L'utilizzo dei mezzi di prova

Un'argomentazione molto interessante concerne l'utilizzo dei mezzi di prova che può essere posto in essere sia nell'istruzione dibattimentale sia nell'incidente probatorio. Una tecnica che viene utilizzata per fare emergere fatti rilevanti ai fini della risoluzione del capo di imputazione è la cross-examination ossia l'esame ed il controesame del test. Le parti processuali cercano di attrarre i fatti sotto il controllo del giudice che vigila sulla correttezza dello svolgimento. Attraverso questo sistema è possibile soppesare l'attendibilità del testimone cioè l'esattezza e la precisione. Hanno l'obbligo di astenersi dal deporre i pubblici ufficiali, pubblici impiegati, incaricati di pubblico servizio in relazione a fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che debbono rimanere segreti. Circa invece le modalità di assunzione della testimonianza è chiaro che le domande devono essere rivolte su fatti specifici. Il testimone deve essere sentito su fatti oggetto di prova, non può deporre su argomentazioni riguardanti la moralità dell'imputato e sulla personalità della persona offesa. Salvo che ciò appare necessario non può deporre su voci correnti,esprimere apprezzamenti personali riferirsi a fatti appresi da altri. In caso di testimonianze indiretta deve riferirgli i nomi perché il giudice possa sentirli direttamente citandoli anche d'ufficio. In caso contrario le dichiarazioni riferite sono inutilizzabili. Inoltre il testimone non può essere sentito su dichiarazioni comunque rese in corso del procedimento dall' indagato imputato, non può deporre su fatti coperti dal segreto di cui è venuto a conoscenza da persone tenute al segreto, non è tenuta a deporre su fatti da cui potrebbe emergere la sua responsabilità, può essere investito di documenti da lui redatti. Sulla sua autorizzazione possono contestarsi le sue precedenti dichiarazioni ma solo dopo che ha deposto sul fatto. È molto importante la differenza tra la dichiarazione testimoniale e la dichiarazione accusatoria del correo che promana da un soggetto terzo rispetto ai fatti di cause e quindi può essere assunto dal giudice nella sua interezza. La seconda invece necessita di un più rigoroso vaglio critico con la scrematura di quegli altri elementi di prova che conferma l'attendibilità di quanto detto nella dichiarazione stessa perché appunto in questo caso chi depone nella dichiarazione non è estraneo rispetto ai fatti del processo nell'ambito di un processo penale. Inoltre acquistano particolari rilievo la perizia e la consulenza tecnica d'ufficio: la prima è un mezzo di prova a cui si ricorre quando si tratta di acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche scientifiche o artistiche. A differenza del testimone che non può esprimere giudizi il compito della perizia è proprio quello di formulare una valutazione, essa può essere disposta sia in dibattimento sia in sede di incidente probatorio. Quando l'accertamento autoritario sia di durata superiore ai 60 giorni al fine di garantire la speditezza del giudizio e di effettuare indagini il PM autorizza la consulenza tecnica della polizia giudiziaria attraverso l'utilizzo di operazioni tecniche e di persone idonee. Ovviamente l'oggetto della perizia concerne sia lo svolgimento delle indagini sia la formulazione del giudizio di valutazione che implica un approfondimento sui fatti attraverso un'adeguata competenza e sia l'acquisizione di dati che per essere rilevati presuppongono determinate capacità . Una tipologia molto frequente di perizia che viene richiesta è quella psichiatrica che per essere esperita richiede la partecipazione di consulenti tecnici come psicologi, psichiatri e criminologi. Mentre la perizia ha una funzione esaustiva cioè culmina con un giudizio valutativo che conclude circa la risoluzione di una determinata questione che per essere risolta abbisogna di competenze tecniche, la consulenza tecnica è invece un'operazione primaria da cui poi deriveranno una serie di altri accertamenti. Quest'ultima offre solo l'incipit ad altri approfondimenti che saranno svolti in seguito.

Le modalità di adozione delle misure cautelari

Il quarto libro del codice di procedura penale è interamente dedicato alle misure cautelari, misure adottabili dall'autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari che nella fase processuale che si sostanziano nella limitazione della libertà personale o della sfera giuridica dell'individuo. Per questi motivi si suddividono in misure cautelari coercitive ed interdittive. Nella materia dedicata ai provvedimenti cautelari vige il principio di legalità: il riferimento d'obbligo è all'articolo 272 del Codice di procedura penale che limita alle sole materie espressamente previste dalla legge e in particolare dal codice di procedura penale la capacità di intervenire nell'applicazione delle misure cautelari. Da cio' promanano ulteriori principi il principio di temporaneità e il principio di provvisorietà in forza dei quali le misure cautelari devono rispettivamente avere un tempo limitato e devono essere volte a soddisfacimento delle ragioni per cui sono state applicate. In via di prima approssimazione possiamo notare come i caratteri comuni delle misure cautelari siano essenzialmente il rispetto della riserva di legge, la tassatività delle misure, la tipicità, la finalità cautelare l'applicazione da parte del giudice, la discrezionalità tecnica dell'adozione delle misure. In relazione invece alla tipologia distinguiamo quelle coercitive suddivise a sua volta in custodiali e non custodiali includendo nelle prime gli arresti domiciliari,la custodia in carcere la custodia nel luogo di cura, nelle seconde il divieto di espatrio l'obbligo di presentazione alla PG l'allontanamento dalla casa familiare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa l'obbligo di dimora. Quelle invece interdittive consistono nella sospensione della responsabilità genitoriale, sospensione da un pubblico ufficio o divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione divieto di esercitare determinate attività ai sensi dell'articolo 290 del codice di procedura penale. La terza categoria invece è rappresentata dalle misure cautelari reali che invece incidono direttamente sul patrimonio e consistono nel sequestro conservativo e nel sequestro preventivo. L'applicazione della misura cautelare avviene con ordinanza del giudice competente su richiesta del Pubblico Ministero. Il primo comma dell'articolo 291 c.p.p.prevede che il PM debba trasmettere al giudice unitamente alla richiesta di applicazione di una misura cautelare non solo gli elementi che sono a fondamento della accusa stessa ma anche quelli a favore dell'imputato e l'eventuale riduzione e memorie difensive già depositate per effetto della riforma intervenuta con il decreto legislativo 216 del 2017. La disposizione di cui all'articolo 219 c.p.p. è stata modificata anche alla luce del successivo decreto legge 161 del 2019. Il Pubblico Ministero al fine della proposizione della richiesta di applicazione della misura cautelare deve presentare al giudice anche il verbale di cui all' art 268 comma 2 Codice di procedura penale. Limitatamente alle comunicazioni e alle conversazioni rilevanti esse sono comunque conferite all'archivio digitale, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato. Inoltre quando è necessario nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani e l'insieme delle comunicazioni e conversazioni intercettate ai sensi dell'articolo 291 comma 1ter c.p.p. Competente a decidere nel corso delle indagini preliminari è il Gip, nel corso dell'udienza preliminare il GUP, nel corso del processo il giudice innanzi al quale pende il giudizio. Il provvedimento applicativo assume la forma di ordinanza motivata che dovrà contenere a pena di nullità tutti gli elementi indicati nell'articolo 292, comma 2 c.p.p. I requisiti dell'ordinanza sono previsti a titolo di nullità rilevabile anche d'ufficio. Il legislatore dispone che solo i brani essenziali delle conversazioni intercettate possono essere riprodotti nell'ordinanza e solo quando gli stessi siano necessari per esporre le esigenze cautelari o gli indizi. L'esecuzione della misura custodiale è rimessa funzionalmente al PM richiedente mentre l'esecuzione di provvedimenti favorevoli all'indagato spettano al giudice che li ha disposti. L'articolo 92 delle disposizioni attuative stabilisce che l'ordinanza che risponde alla misura cautelare debba essere immediatamente trasmessa in duplice copia a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero nel corso dell'indagine preliminare al pubblico ministero che ne ha fatto la richiesta il quale come già anticipato ne cura l'esecuzione per effetto del decreto legislativo 216 del 2017. In ogni caso la legge applicativa delle misure è portato a conoscenza dell' interessato con la consegna al suo difensore con il deposito della cancelleria. Solitamente attraverso la richiesta del PM viene effettuato il deposito. Dopo l'esecuzione della notifica dell'ordinanza il difensore dell'indagato ha facoltà di estrarre copia del provvedimento a richiesta del PM nonché degli atti delle indagini trasmessi in allegato. L'omissione del deposito dell' ordinanza degli allegati violando i diritti della difesa e' causa di nullità. La riforma consente al difensore di esaminare ed avere copie del verbale delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate. Il diritto in ogni caso e la trasposizione su supporto idoneo alla riproduzione di dati relativi a registrazioni e all'esecuzione dell'ordinanza dovrà seguire l'interrogatorio della persona che vi e' assoggettata. Si tratta del cosiddetto interrogatorio di garanzia così definito per differenziarlo dall'interrogatorio fatto a fini investigativi dal PM essendo il primo finalizzato al controllo di legalità della misura mentre il secondo alla valutazione della sussistenza della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell' indagato. L'obbligo degli interrogatori è previsto non solo nella fase di indagini preliminari ma anche allorché la misura venga eseguita dopo l'esercizio dell'azione penale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. In caso di misura che comporta custodia cautelare la polizia giudiziaria delegata dal PM cura l'informativa al difensore di fiducia o di ufficio finalizzata all'esercizio dell'attività difensiva. L'ordinanza applicativa delle misure va portata a conoscenza di interessato con la consegna e dal suo difensore con deposito in cancelleria ed avviso dell'effettuato deposito. Il difensore dell'indagato ha la facoltà di estrarre la copia del provvedimento, la richiesta del PM nonché degli atti relativi alle indagini. La riforma di cui al decreto legislativo 216 del 2017 consente al difensore di esaminare e di avere copie dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, il diritto in ogni caso alla trasposizione, sul supporto idoneo alla riproduzione dei dati delle relative registrazioni. All'esecuzione dell'ordinanza dovrà seguire l'interrogatorio della persona che vi è assoggettata.Si tratta del cosiddetto interrogatorio di garanzia. La differenza tra questo e l'interrogatorio a fini investigativi sta nel fatto che il primo tipo di interrogatorio è preordinato al controllo di legalità della misura cioè alla valutazione della sussistenza della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nonché dell'adeguatezza della misura adottata. Mentre l' interrogatorio a fini investigativi viene molto utilizzato sia durante la fase delle indagini preliminari sia nella fase dell' udienza preliminare. Essa è svolta secondo le modalità indicate nell'articolo 64 e 65 del codice di procedura penale con l'intervento obbligatorio del difensore d'ufficio o di fiducia . Essa deve intervenire nel termine di 10 giorni. La notificazione di altra misura coercitiva o di misure interdittive salvo che si tratti di custodia cautelare, in questo caso è rispettato il più breve termine di cinque giorni dall'inizio della detenzione in carcere a meno che il PM non richieda che cio' avvenga nel termine di 48 ore per evitare pregiudizio alle esigenze investigative. In ogni caso infine l' interrogatorio di garanzia deve essere posto in essere prima dell'interrogatorio investigativo. All' interrogatorio ha facoltà di procedere autonomamente anche il pubblico ministero per i fini investigativi distinti da quelli giurisdizionali cioè di garanzia che fanno capo al giudice. Le misure cautelari dato il loro carattere contingente e cautelare possono essere evocati in ogni momento dal giudice quando vengono meno mutano le esigenze che le hanno determinate. In particolare ai sensi della legge 69 del 2019 cosiddetto codice rosso per le persone che subiscono atti di violenza sono state introdotte rilevanti novità nel corpo dell'articolo 299 del Codice di Procedura Penale. In particolare i provvedimenti di revoca e modifica delle misure coercitive previste negli articoli 282 bis 282 ter 283 284 285 286 codice di procedura penale applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza sulla persona devono essere immediatamente comunicati a cura della polizia giudiziaria ai servizi socio assistenziali,alla persona offesa e ove nominato al suo difensore. La richiesta invece di revoca,modifica delle misure coercitive adottate per violenza alla persona a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità deve essere notificata. La sostituzione della misura consiste nella conversione in altra misura appartenente o meno alla stessa categoria e di maggiore minore gravità. Presupposto della sostituzione e' la variazione delle esigenze cautelari. Nel senso che queste risultano aggravate e attenuate per il principio di adeguatezza e proporzionalità. Sembra più comoda la misura diversa da scegliere nell'ambito della stessa categoria. Un presupposto quindi imprescindibile per l'applicazione della modificazione della misura cautelare consiste nella circostanza che mutino le esigenze cautelari sottese all'adozione di quella misura . Una modifica quantitativa e non qualitativa della misura preesistente. Una questione particolare concerne invece l'estinzione automatica delle misure cautelari . In particolare le misure coercitive diverse, la custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303 codice di procedura. In relazione invece alla durata della custodia cautelare i termini massimi sono modellati secondo due diversi criteri: lo stato del procedimento e la gravità del delitto per cui si procede.Entrambi concorrono a determinare la durata massima della custodia cautelare di ciascuno stadio per quello specifico delitto. È previsto inoltre un termine onnicomprensivo detto anche globale correlato all'intero procedimento di durata massima della custodia. Avverso l'ordinanza che applica la misura cautelare è possibile proporre richiesta di riesame qualora sia stato applicato una misura coercitiva, appello, ricorso per Cassazione. Il riesame può richiedersi dall'imputato da parte del suo difensore avverso l'applicazione di una misura coercitiva in particolare di recente la Legge 47 del 2015 ha riconosciuto all'imputato che lo richiede il diritto di comparire personalmente all'udienza. E' previsto che la mancanza di motivazione da parte del giudice delle specifiche esigenze cautelari o degli elementi a difesa dell'imputato sia causa di annullamento della misura da parte del Tribunale del riesame. L' appello invece può essere proposto dal PM in caso di rigetto della sua richiesta di misura cautelare personale ovvero dall'imputato e dal suo difensore. Il ricorso per Cassazione è limitato alle violazioni di legge al difetto di motivazione inficienti la decisione sul riesame o l'appello. Può essere proposto dal Pm,dall'imputato e dal suo difensore entro dieci giorni dall'esecuzione dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. L'organo giurisdizionale e funzionalmente competente a conoscere le impugnazioni avverso le ordinanze applicative di misure cautelari personali e' il tribunale distrettuale del riesame detto anche della Libertà che giudica in composizione collegiale si tratta del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte di Appello o la sezione distaccata della Corte di Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il sistema processuale infine contempla un meccanismo per riparare un' ingiusta custodia cautelare gia' scontata. L'art 314 c.p.p. prevede il diritto della persona prosciolta con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato,all'equa riparazione della custodia cautelare subita qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.Chiunque ritenga di aver subito una custodia cautelare ingiusta può presentare richiesta di riparazione a pena di inammissibilità entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento di condanna è divenuta irrevocabile la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stato effettuato la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato secondo l'art 315 comma 1 c.p.p. E' competente la Corte d'Appello del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento divenuto esecutivo o comunque non è più impugnabile . Accanto alle misure che incidono sulla libertà personale esistono anche le misure cautelari reali che invece incidono sui beni mobili o immobili con finalità principalmente cautelari. In questo caso sono inevitabilmente diversi i presupposti di applicazione. Infatti non è necessaria la gravità degli indizi di colpevolezza ma è sufficiente il fumus commissi delicti o anche fumus boni iuris cioè la fondatezza che vi sia stata la consumazione di un reato. Mentre nelle misure personali è indispensabile l'esistenza di una specifica esigenza cautelare. Per quelle reali invece basta un pericolo generico e di difficile individuazione concreta. Le misure cautelari reali possono essere ricondotte a due tipologie che sono costituite dal sequestro conservativo e quello preventivo.il sequestro conservativo è preordinato a garantire l'esecuzione dei capi civili della sentenza definitiva o del pagamento della pena pecuniaria mentre quello preventivo mira ad impedire che la disponibilità di una cosa pertinente ad un reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dannose ex delicto ovvero agevolare alla commissione di ulteriori reati. A differenza delle misure cautelari personali che possono essere applicate solo per i reati le misure cautelari reali possono essere estese anche alle contravvenzioni o ai reati contravvenzionali si pensi per esempio al sequestro preventivo di un manufatto in corso di costruzione abusivamente. Come detto nelle righe sopra i presupposti per l' applicazione delle misure cautelari reali sono il fumus boni iuris cioè il fatto che si agisca in relazione ad un fatto che corrisponde alla fattispecie astratta di un reato. A differenza delle misure cautelari personali le misure cautelari reali non sono condizionate dall' esistenza del presupposto di gravi indizi, anzi la giurisprudenza ha affermato che la legittimità del sequestro prescinde dalla valutazione degli indizi di colpevolezza e della loro gravità. Altro requisito è il pericolo in mora cioè la concreta possibilità che la disponibilità del bene possa compromettere le esigenze preventive conservative sopra illustrate. Le finalità conservativa e preventiva in esame sono distinte dalle finalità probatorie che mirano all'acquisizione del materiale probatorio e che caratterizzano la residua figura del sequestro probatorio ex art 254 e ss c.p.p. Anche queste misure vanno richieste al giudice da parte del PM ed anche per esse e' previsto un sistema di impugnazioni (riesame e ricorso per cassazione). Competente per l'appello o il riesame e' il tribunale Provinciale in composizione collegiale, periferico e non quello distrettuale e cioè il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.


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