Responsabilità disciplinare: la mera "culpa in vigilando" non esclude la sussistenza dell'elemento psicologico. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 219/2024, pubblicata il 31 ottobre scorso sul sito del Codice deontologico.
"La responsabilita" del professionista ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarieta" con cui l'atto e" stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volonta" di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che pero" ricadono sotto forma di volontarieta" sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto" ha chiarito il CNF.
Nel caso di specie, trattavasi di omessa fatturazione dipesa da asserita dimenticanza della segretaria di Studio e l'avvocato era stato sanzionato, all'esito di procedimento disciplinare, con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi 8.
Il CNF, alla luce dei principi sopraindicati, ha rigettato il ricorso, riducendo tuttavia la sanzione inflitta in 4 mesi di sospensione.