La decisione impugnata trae origine dalla riunione di quattro procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano nei confronti della ricorrente per una molteplicità di condotte, tra cui l'assenza della stessa in occasione di più udienze alle quali avrebbe dovuto comparire in qualità di difensore nominata d'ufficio, nonché il mancato conseguimento di crediti formativi.
Il CNF, in considerazione della molteplicità delle condotte contestate e della latitudine dell’oggetto delle stesse che "disegnano quantomeno un modo superficiale di affrontare la professione" ha rigettato il ricorso ritenendo che anche la richiesta di riduzione della sanzione non possa trovare accoglimento. "Infatti, non può non evidenziarsi come la sanzione comminata dal CDD territoriale appaia congrua e non meriti rideterminazione, essendo la stessa contenuta nell’alveo della pena edittale ed alla luce della circostanza della esistenza di precedenti disciplinari". In questo senso "va infatti rammentato - ha concluso il CNF - che la determinazione della sanzione non è il frutto di un mero calcolo matematico ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti e di diversi indici tra i quali anche l’assenza di precedenti disciplinari".