Data: 20/11/2024 07:00:00 - Autore: Redazione


"Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati non può essere inflitta alcuna sanzione senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti all'organo disciplinare assume valenza di principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Tuttavia, la partecipazione all'udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell'incolpato solo se determinata da un impedimento a comparire incolpevole e inevitabile cioè dalle caratteristiche tali, da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all'udienza nella data stabilita. Pertanto, ove l'incolpato non compaia, egli non ha titolo per chiedere una nuova audizione salvo che non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore". E' il principio affermato dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 216/2024 pubblicata il 22 ottobre scorso sul sito del Codice deontologico, chiamato a decidere sul ricorso presentato da un'avvocatessa sanzionata dal CDD di Milano con la sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi.

La decisione impugnata trae origine dalla riunione di quattro procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano nei confronti della ricorrente per una molteplicità di condotte, tra cui l'assenza della stessa in occasione di più udienze alle quali avrebbe dovuto comparire in qualità di difensore nominata d'ufficio, nonché il mancato conseguimento di crediti formativi.

Il CNF, in considerazione della molteplicità delle condotte contestate e della latitudine dell’oggetto delle stesse che "disegnano quantomeno un modo superficiale di affrontare la professione" ha rigettato il ricorso ritenendo che anche la richiesta di riduzione della sanzione non possa trovare accoglimento. "Infatti, non può non evidenziarsi come la sanzione comminata dal CDD territoriale appaia congrua e non meriti rideterminazione, essendo la stessa contenuta nell’alveo della pena edittale ed alla luce della circostanza della esistenza di precedenti disciplinari". In questo senso "va infatti rammentato - ha concluso il CNF - che la determinazione della sanzione non è il frutto di un mero calcolo matematico ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti e di diversi indici tra i quali anche l’assenza di precedenti disciplinari".


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