Data: 16/11/2024 07:00:00 - Autore: Alice Cometto

Già da alcuni mesi è noto che per il 2025 è stato introdotto il cd. discarico delle cartelle, per cui le cartelle iscritte dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del 5° anno successivo, sono destinate a decadere automaticamente. Si tratta di una misura significativa ma che non ha un riscontro immediato sull'attuale situazione dei contribuenti.
Incide certamente di più sulle attuali situazioni debitorie l'emendamento apportato a gran sorpresa nel decreto Legge 155 del 2024, che dovrà essere convertito in Legge entro il 18.12.24, ovvero l'introduzione di quella che sarebbe la rottamazione-quinquies.

La misura

In particolare, l'emendamento prevede che le disposizione previste in materia di rottamazione quater art. 1, co. 231 a 252 della L. di Bilancio 2023 (L. 197/2022) si applicheranno "ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023". Quindi esattamente di quei debiti non ricompresi nella precedente rottamazione.
Il pagamento delle somme indicate potrà, alla luce del richiamato emendamento, avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di 18 rate a partire dal 21 luglio 2025 o dal novembre 2025.
Con il detto emendamento, si è, peraltro, contemplata anche la riapertura dei termini per coloro che, non avendo rispettato le scadenze delle rate, sono decaduti dalla rottamazione quater per morosità.

Debiti ammessi

Con riferimento ai debiti che possono essere ammessi alla rottamazione, l'emendamento di cui sopra ha richiamato integralmente quanto previsto dalla rottamazione-quater. Sarà, quindi, possibile inserire in rottamazione anche i debiti derivanti da multe, tributi locali e bolli auto.
In tutti questi casi, comunque, non si tratta di stralcio del debiti totali ma di alleggerimento di essi dalle sanzioni e dagli interessi di mora.

Decadenza dalla rateizzazione e ipotesi di riammissione

L'inizio di una nuova rottamazione riveste una considerevole importanza non solo per coloro che desiderano ex novo chiedere la riduzione dei propri debiti, ma anche per coloro che, non aderendo in precedenza ad una rottamazione, ma avendo chiesto una semplice rateizzazione, siano poi decaduti dalla stessa per morosità.
1.1. Breve excursus sulla riammissione alla rateizzazione dopo il decreto aiuti del 2022.
Come è noto, per le rateizzazioni iniziate dopo il 15.7.2022 – data di intervento del cd. Decreto Aiuti, convertito in Legge n. 91 del 15.7.2022- la decadenza per inadempimento comporta l'impossibilità di essere riammessi alla rateizzazione e l'obbligo di corrispondere la somma dovuta in un'unica soluzione.
Si tratta di una soluzione, a parere di chi scrive, irragionevolmente punitiva. Infatti, capita di frequente che un contribuente, dopo un periodo di crisi economica durante il quale è rimasto indietro con i pagamenti delle rate, possa poi riprendere la rateizzazione, eliminando pian piano il debito, così come, invece, è assai raro che un contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione abbia a disposizione l'intera somma per cui è stata chiesta la rateizzazione.

Un'ipotesi di riammissione dopo il 15.7.2022

Vero è che, in caso di decadenza di una rateizzazione chiesta dopo il 15.7.22 non si può essere riammessi al beneficio. Tuttavia, è possibile pagare tutto il residuo dall'inizio della rateizzazione e a quel punto chiedere una nuova rateizzazione per la somma restante.
Se l'importo del debito residuo è inferiore ai 120.000,00 € è possibile accedere ad una rateizzazione ordinaria, senza dover fornire documentazione aggiuntiva.
Se si ha un debito residuo superiore a 120.000,00 € è richiesta la dimostrazione di una situazione economica di difficoltà (producendo l'ISEE o altre certificazioni).

Rapporti tra decadenza e rottamazione

La decadenza da una rateizzazione NON preclude l'accesso ad una rottamazione.
Aderendo alla rottamazione, le rateizzazioni precedenti decadono e si applicano le condizioni della nuova soluzione agevolata (tra cui la possibilità di pagare a rate, se tale possibilità è prevista dalla rottamazione).
La rottamazione costituisce, di massima, una soluzione più conveniente rispetto alla richiesta di una nuova rateizzazione, infatti:
1. la rottamazione permette di azzerare sanzioni e interessi di mora, restando solo l'imposta e una parte degli interessi legali;
2. non è richiesto di saldare subito le rate scadute della precedente rateizzazione, infatti, la rottamazione sostituisce automaticamente il piano precedente;
3. si può pagare il debito residuo (depurato di sanzioni e interessi di mora) in un'unica soluzione o a rate.
Nel momento in cui interviene una rottamazione (o si ipotizza un suo intervento a breve) risulta vantaggioso aderire alla stessa per ottenere condizioni più favorevoli.
Infatti, si può accedere alla rottamazione senza aver pagato le rate scadute, il debito rientrerà nella definizione agevolata indipendentemente dalla decadenza dal precedente piano di rateizzazione. Invece, di norma, per chiedere una nuova rateizzazione, dopo il Decreto Aiuti, occorre aver saldato le rate scadute fino a quel momento, pagando, in un'unica soluzione, importi anche considerevoli.
Ma non solo: accedendo alla rottamazione per il debito per cui si è decaduti dalla rateizzazione, tale debito sarà ex lege automaticamente ridotto, sottraendosi sanzioni e interessi di mora.
Occorre quindi solo verificare se i debiti rientrano tra quelli inclusi nella rottamazione (tra cui, di norma, anche i contributi dovuti all'INPS.

Rottamazione quinquies e nuovi progetti: consigli operativi

Dall'esposizione dell'emendamento si possono dedurre alcuni consigli pratici nel caso in cui la rottamazione-quinquies fosse effettivamente approvata il 18 dicembre.
I debitori che siano decaduti dal beneficio della rateizzazione e per tale motivo, vista l'incapacità di pagare in un'unica soluzione la somma restante e il timore di inizio di procedure, abbiano pensato di intraprendere una procedura di sovraindebitamento, potrebbero avere interesse ad attendere la conversione definitiva del Decreto.
Infatti, per le ragioni di cui sopra, nel caso in cui fosse disposta la nuova rottamazione, essi potrebbero usufruirne a prescindere dalla decadenza dalla precedente rateizzazione.
Così come anche coloro che fossero decaduti dalla precedente rottamazione quater per il mancato pagamento della prima rata, potrebbero essere interessati ad attendere cosa il testo definitivo della legge disponga in merito al "ripescaggio" dei decaduti.
Allo stesso tempo, queste attese non vanno necessariamente ad escludere le procedure di sovraindebitamento. Spesso quello con l'Agenzia delle Entrate non è l'unico debito presente (purtroppo). In questo caso, si potranno comunque utilizzare i rimedi che la riforma fiscale del 2025 sembra offrirà e poi intraprendere una procedura di sovraindebitamento per la parte restante del debito.
Non si potrà, infatti, procedere una volta aperta la procedura in quanto non sono ammessi alla rottamazione quei crediti che siano già oggetto di procedura di sovraindebitamento.

Avv. Alice Cometto


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