Data: 19/11/2024 06:00:00 - Autore: Andrea Casella

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con sentenza n. 490 del 15.11.2024 (sotto allegata), ha ritenuto responsabile il professionista esercente attività di autofficina per i danni causati al veicolo nel tempo in cui era depositato presso di sé per problematiche non correlate ai danni in seguito causati.

In tal caso, aderendo alla tesi del ricorrente, il giudice ha ritenuto che la responsabilità di cui trattasi sia di tipo contrattuale, discendendo dallo specifico obbligo di custodia, quale componente costitutiva del contratto concluso tra professionista e cliente.

Secondo il giudicante: "Le odierne controparti concludevano tra loro un contratto misto, avendo i caratteri del contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. c.c., e del contratto di deposito ex artt.1766 ss. c.c. La responsabilità attribuita alla B. srl discende dall'inadempimento ex art.1218 c.c. dell'obbligo di custodia del veicolo depositato presso l'officina ex artt.1176, art.1177 e art.1768 c.c. Orbene, il G. V., riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 comma 1, lett.a) d.lgs.206/2005. Ai sensi dell'art.66 bis del Codice del Consumo… "la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore …". Il G. V. risiede in S. C. (SA) comune ubicato nel circondario del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, per cui la presente controversia è stata correttamente incardinata dinanzi al foro del consumatore, individuato nel Giudice di pace adito. E' indubbia la responsabilità contrattuale della società convenuta, per inadempimento dell'obbligo di custodia. Per quanto attiene alla componente del contratto con natura di deposito, l'obbligo di custodia costituisce l'essenza di tale contratto, da adempiersi con la diligenza del buon padre di famiglia, che si concreta nel mantenere la cosa nello stato in cui si trovava quando è sorta l'obbligazione, evitando azioni o fatti esterni che possono determinare la perdita o il deterioramento. L'art.1768 comma 1 c.c. , prescrive "il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia". Per quanto attiene alla componente del contratto con natura del contratto d'opera, se il prestatore d'opera, conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, obbligo che sussiste anche in ipotesi di deposito a titolo gratuito o di cortesia (cfr. Cass. n.10956/2010 proprio in ipotesi di affidamento di un'autovettura ad una officina per la riparazione). Nel caso di specie risulta che il quad venne condotto presso l'officina convenuta con la carrozzeria in perfette condizioni. All'atto del ritiro, la carrozzeria presentava diversi danni, che ne rendevano necessaria l'intera sostituzione, come da fattura di riparazioni dell'Autofficina di C. L., cui l'attore era stato costretto a rivolgersi. Di tale circostanza fornisce conferma il figlio del proprietario del quad G. M. E' indubbia la responsabilità della B. Srl."

Il contratto concluso tra le parti ha la natura del contratto misto, presentando i caratteri del contratto d'opera ex art. 2222 ss. c.c. e del contratto di deposito ex art. 1766 ss. c.c. La componente costitutiva del contratto di deposito comporta l'obbligo di custodia del depositario, che deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

La natura contrattuale della responsabilità in esame comporta ovvie ricadute sul piano del riparto dell'onere della prova e della prescrizione, in quanto il danneggiato deve provare soltanto la circostanza che un contratto sia stato concluso e il danno conseguenza. La prescrizione è decennale.

Se la responsabilità fosse stata ritenuta come extracontrattuale il danneggiato avrebbe dovuto provare ogni singolo elemento discendente dall'art. 2043 c.c., e dunque anche il dolo o la colpa del danneggiante. La prescrizione sarebbe stata quinquennale.


Avv. Andrea CASELLA

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