Data: 31/08/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Pervengono da parte di alcuni Uffici territoriali, nonch� di diverse associazioni di categoria, richieste di chiarimenti in merito alla durata dell'obbligo di istruzione obbligatoria a dieci anni previsto dall'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2007, ed al conseguente innalzamento dell'et� di ammissione al lavoro da 15 a 16 anni. Tale problematica incide in modo rilevante sulla configurazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 3 della L. n. 977/1967, che punisce con sanzione penale il mancato rispetto dell'et� minima di ammissione al lavoro. Al riguardo questa Direzione, d'intesa con le Direzioni generali della Tutela delle condizioni di Lavoro e del Mercato del Lavoro, rileva quanto segue. L'art. 1, comma 622, della Finanziaria prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni � obbligatoria ed � finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di et�. L'et� per l'accesso al lavoro � conseguentemente elevata da 15 a 16 anni"...... Ministero del Lavoro, Nota prot. 9799 del 20 luglio 2007
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