Data: 07/09/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
La Corte Costituzionale, con sentenza n.158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitā e della paternitā) nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravitā, il diritto a fruire del congedo indicato. Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve essere riconosciuto in via prioritaria al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile. Ai fini dell'erogazione dell'indennitā connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono. Inps, Circolare 3.8.2007 n. 112
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