Data: 02/09/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Come rilevato dal Giudice di primo grado, l'impugnato decreto ministeriale in data 29 aprile 1997, nel determinare le caratteristiche della tessera personale di riconoscimento per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, aveva correttamente stabilito che: il nuovo documento, in conformitā a quanto previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, č valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane. Va in proposito rammentato che la norma citata ha disposto testualmente quanto segue: Gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali in divisa o muniti di uno speciale segno di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa, limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma. Osserva il Collegio che trattasi di disposizioni con ogni evidenza preordinate ad agevolare la presenza di militari dei carabinieri, sui mezzi di trasporto pubblici, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza delle persone, ritenute preminenti dal legislatore dell'epoca ma che, come sembra pacifico, possono considerarsi pienamente giustificate anche nel momento attuale, tenuto conto della particolare vulnerabilitā dei mezzi in discorso e dell'allarme sociale causato dal verificarsi di possibili episodi delittuosi in simili contesti..... Consiglio di Stato, Sentenza 31.7.2007 n. 4252
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