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Data: 04/09/2007 - Autore: Cristina Matricardi Il Garante per la protezione dei dati personali (newsletter del 30 agosto 2007) ha precisato che i Comuni non possono chiedere ai medici i dati personali sui pazienti visitati a domicilio nelle zone a traffico limitato (cd. ztl) per annullare le multe effettuate. L'Autorità ha inoltre evidenziato che ai medici, è vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe. L'intervento del Garante si è reso necessario in seguito a alcune segnalazioni di medici che avevano effettuato delle visite a pazienti domiciliati in zone a traffico limitato ed erano stati multati perché privi di permesso. Nelle segnalazioni si manifestava una doppia esigenza: da un lato quella di consentire alla categoria l'esercizio della propria attività di urgenza senza essere sanzionata e, dall'altro, quella di garantire il diritto del paziente residente in una ztl a non subire violazioni della privacy. In particolare i medici chiedevano al Garante di verificare se le procedure adottate dal Comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato - comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o di una dichiarazione della stessa persona visitata - fossero compatibili con le norme sulla protezione della privacy. E se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni uffici territoriali di governo di chiedere una analoga documentazione per l'accoglimento dei ricorsi presentati dai medici contro le multe. Secondo il Garante, l'accertamento delle violazioni per l'accesso alla ztl, può essere perseguito attraverso altre modalità, ugualmente valide, efficaci e rispettose del diritto alla protezione dei dati personali quali, per esempio, la comunicazione dell'indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, il numero di iscrizione all'ordine professionale. L'Autorità ha inoltre stabilito, che, in caso di ricorso, gli uffici territoriali di governo non possono sollecitare la produzione di documenti contenenti generalità o altre informazioni delle persone visitate in grado di rilevare le condizioni di salute. In questi casi è prevalente infatti, il diritto alla riservatezza dei pazienti. |
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