Data: 05/09/2007 - Autore: Silvia Vagnoni
"Il datore di lavoro, la cui attivit� consista tra l'altro nel trattamento e cura di pazienti oligofrenici, soggetti incapaci della sorveglianza dei quali egli � tenuto erga omnes ex art. 2047 c.c., � specificamente responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio sul lavoro subito dal personale sanitario per comportamenti aggressivi degli stessi pazienti ove non provi in positivo di aver adottato tutte le pi� idonee misure di prevenzione che, secondo la particolarit� di tale attivit�, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrit� fisica e la personalit� morale dei prestatori di lavoro, non essendo sufficiente, per l'esonero da responsabilit�, la mera prova dell'imprevedibilit� del comportamento aggressivo del paziente".
� questo il principio ricavabile dalla lettura di una recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (n. 17066/2007) con la quale i giudici hanno accolto il ricorso proposto da un'infermiera, aggredita da un paziente affetto da disturbi del comportamento all'interno del centro di igiene mentale presso il quale prestava servizio, e riconosciutole il diritto ad essere risarcita dei danni subiti, ovvero lesioni con postumi permanenti, da parte dell'Azienda, per non avere quest'ultima provato di aver adottato "tutte le misure di sicurezza e di prevenzione, quali protocolli di comportamento per il personale sanitario nel caso di stato di agitazione di tali pazienti, astrattamente idonee ad evitare danni ai lavoratori".
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