Data: 15/09/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11189/2007) ha stabilito che � "responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa il conduttore che, ritardando la riconsegna della cosa o riconsegnandola trasformata o deteriorata, ponga in essere le condizioni della perdita delle occasioni o della risoluzione della vendita". Osserva infatti la Corte che "l'obbligazione di restituire la cosa locata non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione che � contratto a termine; essa nasce alla scadenza della locazione ed ha natura contrattuale, derivando dal contratto locativo" e che "corrispondentemente ha natura contrattuale la responsabilit� per la ritardata riconsegna della cosa o per la trasformazione o il deterioramento di essa non dovuto all'uso". "Tale responsabilit� � prosegue la Corte - si estende ai danni che sono casualmente collegati alla condotta del conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore". I Giudici del Palazzaccio hanno poi precisato che "nel confermare che l'art. 1225 c.c., si applica anche al danno dipendente dall' inadempimento o dall'inesatto adempimento dell'obbligazione di riconsegna della cosa locata, si rileva che l'imprevedibilit� non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare; essa determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bens� avendo riguardo alla prevedibilit� astratta inerente ad una categoria di rapporti, secondo le regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cio�, secondo un criterio di normalit� in presenza delle circostanze di fatto conosciute".
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