Data: 12/09/2007 - Autore: Francesca Romanelli
"E' nulla per illiceit� dell'oggetto la delibera dell'assemblea dei condomini" che disponga la realizzazione di un'opera edile abusiva "in violazione delle nome imperative di cui agli artt. 31 e 41, L. 17 agosto 1942 n. 1150" (Legge urbanistica) "e agli artt. 10 e 13, l. 6 agosto 1967 n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica)". E' questo il principio di diritto che si ricava da una recente sentenza (Sent. 1626/2007) della Corte di Cassazione nella quale si precisa altres� che "� nulla per impossibilit� dell'oggetto" la delibera dell'assemblea dei condomini "che pregiudichi la sicurezza di un fabbricato mediante la copertura di spazi comuni aventi la connaturale destinazione dell'aerazione delle unit� immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio dell'aria alle necessit� anche potenziali delle dette unit�".
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