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Data: 13/09/2007 - Autore: Cristina Matricardi Gli Ermellini, di fronte a tali abusi, hanno deciso per una linea dura escludendo che per tali ipotesi possa essere riconosciuta la misura meno grave dell'abuso dei mezzi di correzione. Osservano infatti i Giudici che quest'ultima fattispecie presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi che, senza giungere alla violenza, si traduce in abuso a cagione dell'eccesso di arbitrariet� o intempestiva misura mentre impedire la frequentazione di ragazzi di sesso diverso, integra un comportamento talmente grave che deve essere punito con una sanzione pi� pesante. La Corte sottolinea che un comportamento di questo tipo va condannato in modo pi� severo in quanto "non si concilia con le caratteristiche del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, che presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi, che e', senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione dell'eccesso, arbitrarieta' o intempestivita' della misura". La Corte ha dunque respinto il ricorso del padre spiegando che che "il regime di prevaricazione e violenza cui e' stata sottoposta" la ragazza con il divieto di vedere i ragazzi, "non si concilia con le caratteristiche del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina", ma con il reato piu' grave di maltrattamenti in famiglia. Con la sentenza lo ha anche condannato al pagamento di mille euro per aver fatto perdere tempo alla giustizia. |
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