Data: 20/09/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
La stabilizzazione del personale precario riguarda il solo personale non dirigenziale, che abbia maturato il requisito di tre anni di servizio complessivi, anche non continuativi alla data del 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007), o che maturi tre anni anche dopo tale data, in virtł di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, oppure non pił in servizio ma che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio (dal 1.1.2002 al 31.12.2006) anteriore all'entrata in vigore della vigente legge finanziaria. La stabilizzazione per coloro che sono stati assunti con procedure non concorsuali/selettive sarą  subordinata al superamento di prove selettive, che verranno appositamente predisposte dall'Ente. La stabilizzazione seguirą il seguente ordine di prioritą : 1) saranno presi in considerazione in primo luogo i dipendenti INAIL, attualmente titolari di contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano maturato il requisito di tre anni di servizio nell'INAIL, anche non continuativi, alla data del 1° gennaio 2007; 2) in secondo luogo i dipendenti INAIL, attualmente titolari di contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano maturato il predetto requisito alla data del 1° gennaio 2007 cumulando il periodo di servizio prestato presso l'INAIL con quello prestato presso altre amministrazioni; 3) in terzo luogo coloro che non sono pił dipendenti dell'Istituto ed abbiano maturato il requisito di tre anni di servizio alla data del 1° gennaio 2007 avendo avuto almeno un rapporto a tempo determinato con l'Istituto medesimo e cumulando analoghi rapporti a tempo determinato presso altre amministrazioni; 4) infine saranno presi in considerazione coloro che abbiano stipulato un contratto antecedentemente alla data del 29 settembre 2006 e che debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio: detto personale sarą  stabilizzato successivamente alla scadenza del triennio. Inail, Circolare 6.8.2007 n. 35
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