Data: 28/09/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine all'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965 a carico del datore di lavoro in caso di denuncia tardiva all'Istituto assicuratore della malattia professionale insorta ad un proprio dipendente ed avente come conseguenza l'inabilità permanente al lavoro. Al riguardo, acquisito il parere dell'INAIL, si osserva quanto segue. L'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che la denuncia della malattia professionale sia fatta dall'assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza del diritto all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia. Il successivo art. 53, comma 5, stabilisce che la tale denuncia deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, secondo le modalità indicate dall'art. 13 del medesimo D.P.R., corredata del certificato medico, “entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia”. Infine il comma 8 dell'art. 53 sancisce che le violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente comportano l'irrogazione di un sanzione amministrativa consistente nel versamento di una somma di denaro, nella misura determinata dall'art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, interpello n. 20/2007
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