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Data: 28/09/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine all'applicabilità della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965 a carico
del datore di lavoro in caso di denuncia tardiva all'Istituto assicuratore della malattia professionale
insorta ad un proprio dipendente ed avente come conseguenza l'inabilità permanente al lavoro.
Al riguardo, acquisito il parere dell'INAIL, si osserva quanto segue.
L'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che la denuncia della malattia
professionale sia fatta dall'assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni
dalla sua manifestazione, pena la decadenza del diritto all'indennizzo per il periodo antecedente la
denuncia. Il successivo art. 53, comma 5, stabilisce che la tale denuncia deve essere trasmessa dal
datore di lavoro all'Istituto assicuratore, secondo le modalità indicate dall'art. 13 del medesimo
D.P.R., corredata del certificato medico, “entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il
prestatore d'opera ha fatto denuncia”. Infine il comma 8 dell'art. 53 sancisce che le violazioni delle
disposizioni di cui al comma precedente comportano l'irrogazione di un sanzione amministrativa
consistente nel versamento di una somma di denaro, nella misura determinata dall'art. 2 lett. b)
della L. n. 561/1993.
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, interpello n. 20/2007
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