Data: 27/09/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, 7 maggio 2007, n. 10345 - Gli Uffici Competenti ad effettuare gli accertamenti in rettifica ai fini Irpef sono da considerarsi autorizzati, ai sensi e per l'effetto degli articoli 37 e segg. del Dpr 600/73, ad avvalersi della prova per presunzione, che presuppone la possibilità logica di dedurre da un fatto noto e non controverso il fatto da accertare. Ne deriva una sostanziale inversione dell'onere della prova, che in tali casi viene posta a carico del contribuente che, qualora intenda contestare l'efficacia presuntiva dei fatti addotti dall'Ufficio a sostegno della propria pretesa o sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive degli stessi, dovrà dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano. (Nel caso di specie specie, in occasione di una verifica presso un'impresa, era stata accertato il rilascio, negli anni '80, di alcuni assegni in favore di un notaio il cui reddito imponibile era stato conseguentemente incrementato per quell'anno. Il notaio era riuscito, comunque, a dimostrare di non avere rogato atti per l'imprenditore sottoposto al controllo fiscale nel periodo in esame, ma la Suprema Corte ha ugualmente cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva escluso che il professionista fosse tenuto a dare contezza nella propria dichiarazione dei redditi degli assegni de quibus. E' stata, pertanto, rinviata la causa ad altro giudice di merito per un nuovo esame in applicazione del principio di cui sopra). (Avv. Valentina Rossi) Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, 7 maggio 2007, n. 10345
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