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Data: 19/09/2007 - Autore: www.laprevidenza.it L'articolo 8 del d.lgs 5 dicembre 2005, n.252, nel disciplinare le modalitą con le quali i lavoratori possono aderire a forme di previdenza complementare, ha stabilito, come noto, che il conferimento possa avvenire in forma esplicita o tacita. Il comma 7 del medesimo articolo 8, ha poi individuato i criteri che i datori di lavoro devono seguire per provvedere al versamento delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari. In particolare, nell'ipotesi di cui alla lettera b), n.3), č previsto che le quote di TFR maturando debbano confluire alla forma pensionistica complementare costituita presso l'INPS qualora il lavoratore non esprima alcuna volontą entro sei mesi dal 1°gennaio 2007 o dalla data di prima assunzione, se successiva, e non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che stabiliscono la destinazione del TFR a forme pensionistiche previste dagli accordi o contratti collettivi. Al riguardo, con il Decreto ministeriale 30 gennaio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2007, č stato istituito il «Fondo complementare I.N.P.S.», denominato «FONDINPS» e con delibera Covip del 26 luglio 2007 č stato approvato il relativo regolamento. All'art. 5 del citato decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 č previsto che il Fondo provvede alla stipula di una convenzione con l'Istituto per regolare la raccolta ed i relativi rapporti. Inps, Circolare 6.8.2007 n.113 |
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