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Data: 21/09/2007 - Autore: Silvia Vagnoni � questo uno dei principi ricavabili dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 14921/2007) che ha respinto il ricorso di un uomo il quale lamentava che nell'attribuire alla ex moglie l'assegno divorzile i giudici di primo e secondo grado non avessero adeguatamente considerato che essa non godeva di alcun assegno di separazione e che aveva instaurato una stabile convivenza con un altro uomo. Richiamando poi precedenti pronunce e conformandosi a quanto dalle stesse statuito, la Corte ha altres� ribadito che "la determinazione dell'assegno di divorzio � indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverso sono le rispettive discipline sostanziali cos� come diversi sono la natura, la struttura e la finalit� dei relativi trattamenti. L'assegno di divorzio, quale affetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri ad autonomi rispetto a quelli rilavanti per il trattamento spettante al coniuge separato. Con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione pu� costituire soltanto un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entit� dei loro redditi, mentre la mancata richiesta, o la mancata liquidazione, in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento, non costituisce circostanza decisiva o preclusiva della liquidazione dell'assegno di divorzio, ove il richiedente dimostri la insufficienza delle propria disponibilit� a conservare il tenore di vita di cui aveva diritto di godere durante il matrimonio". |
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