Data: 26/10/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Per i datori di lavoro che hanno alla proprie dipendenze lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria è prevista dal comma 1192 una “finestra temporale”, fissata nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2007, per presentare istanza di regolarizzazione alla sede INPS competente per territorio (ossia quella del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro oggetto di emersione). In caso di accentramento, l'istanza va presentata alla Sede accentrante. L'obiettivo della particolare procedura introdotta dalla normativa richiamata è quello di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria non assoggettati alle assicurazioni sociali, nonché di concedere agevolazioni ai datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione dei suddetti dipendenti. Pertanto non si possono ricondurre in questo ambito né le fattispecie di rapporti di lavoro subordinato regolarmente costituiti ma con omissione totale o parziale del versamento della contribuzione obbligatoria, né le fattispecie di rapporti di lavoro subordinato erroneamente qualificati come rapporti di lavoro autonomo, né le prestazioni dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno al momento di presentazione dell'istanza di regolarizzazione. Stante il disposto normativo, ne deriva anche l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione di rapporti di lavoro rispetto ai quali, pur in presenza di fenomeni di omissione totale o parziale della contribuzione obbligatoria, siano stati effettuati tutti od alcuni adempimenti di carattere documentale (scritturazione sui libri, comunicazione al Centro per l'impiego, denunce DM10, EMens, etc.). Inps, Circolare 7.9.2007 n. 116
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