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Data: 22/10/2007 - Autore: www.laprevidenza.it L'art. 8, comma 1, della Legge delega n. 30/2003 dava al Governo l'“arduo” compito di adottare, «uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro, in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza». La norma citata prevedeva, al comma 2, che la delega fosse esercitata nel rispetto di principi e criteri direttivi, fra cui la «definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali». Alla base di una scelta del legislatore di tale portata, che inevitabilmente avrebbe implicato difficoltà oggettive, c'era sicuramente la necessità di risolvere un'annosa questione inerente le controversie individuali del lavoro che già il legislatore aveva provato ad affrontare con la riforma del 1998. Tale riforma aveva, infatti, inserito nel nostro ordinamento il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c., favorendo così la soluzione extra-giudiziale delle vertenze, al fine di attenuare l'“ingolfamento” dei Tribunali. Tuttavia, a cinque anni dalla riforma, il suo insuccesso era palesemente davanti agli occhi di tutti gli operatori del settore: ad essere ingolfate adesso erano anche le Commissioni Provinciali di conciliazione.... (Pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi n. 5/2007) Approfondimento della Dott.ssa Rossella Schiavone, Funzionario del Ministero del Lavoro |
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