|
Data: 22/10/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
L'art. 8, comma 1, della Legge delega n. 30/2003 dava al Governo l'�arduo�
compito di adottare, �uno o pi� decreti legislativi per il riassetto della disciplina
vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro,
nonch� per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione
delle controversie individuali di lavoro, in sede conciliativa, ispirato a criteri
di equit� ed efficienza�.
La norma citata prevedeva, al comma 2, che la delega fosse esercitata nel
rispetto di principi e criteri direttivi, fra cui la �definizione di un raccordo efficace
fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle
controversie individuali�.
Alla base di una scelta del legislatore di tale portata, che inevitabilmente
avrebbe implicato difficolt� oggettive, c'era sicuramente la necessit� di risolvere
un'annosa questione inerente le controversie individuali del lavoro che
gi� il legislatore aveva provato ad affrontare con la riforma del 1998.
Tale riforma aveva, infatti, inserito nel nostro ordinamento il tentativo obbligatorio
di conciliazione ex art. 410 c.p.c., favorendo cos� la soluzione extra-giudiziale delle vertenze, al fine di attenuare l'�ingolfamento� dei Tribunali.
Tuttavia, a cinque anni dalla riforma, il suo insuccesso era palesemente
davanti agli occhi di tutti gli operatori del settore: ad essere ingolfate adesso
erano anche le Commissioni Provinciali di conciliazione....
(Pubblicato su Lavoro e
Previdenza Oggi n. 5/2007)
Approfondimento della Dott.ssa Rossella Schiavone, Funzionario del Ministero del Lavoro
|
|