Data: 08/11/2002 - Autore: Roberto Cataldi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14832/02 hanno stabilito che il ritardo reiterato e sistematico nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari integra gli estremi obiettivi dell'illecito disciplinare, giacchè comporta di per sé la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario e implica la violazione di specifiche norme che impongono al riguardo l'osservanza di una precisa tempistica. Per escludere la responsabilità del magistrato, deve risultare che il ritardo non è il frutto di mancanza di operosità e di negligenza, ma trova giustificazione in situazioni particolari, collegate allo stato di salute dell'incolpato o agli eccessivi carichi di lavoro al medesimo assegnati.
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