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Data: 26/10/2007 - Autore: Cristina Matricardi La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 37139/2007) ha stabilito che commette reato la persona che pur bisognosa, occupa senza titolo un alloggio pubblico. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti affermato che "la linea ispiratrice di tutta la normativa in tema segue costantemente un'unica direttrice, a cominciare dagli strumenti urbanistici particolareggiati, a seguire all'acquisizione delle aree edificabili, al finanziamento con pubblico denaro, fino all'assegnazione, in locazione o in proprietà: l'individuazione del soggetto assegnatario, non arbitraria e soggettiva, ma pubblica e regolata" e che, sulla base di ciò, "si può, dunque, affermare il seguente principio di diritto: gli alloggi costruiti dagli istituti Autonomi Case Popolari per fa realizzazione dei loro fini devono essere considerati beni immobili destinati ai perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto". La persona quindi che senza avere titolo occupa un alloggio popolare, pur se bisognosa, commette il reato di invasione di terreni o edifici previsto dall'art. 633 c.p. laddove la "nozione di 'invasione' non richiede modalità esecutive violente, non si riferisce quindi all'aspetto aggressivo della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile contra ius in quanto privo del diritto d'accesso". "Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo – prosegue la Corte - deve, poi, ritenersi che il delitto ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio, o con la sentenza di condanna, dato che l'offesa al patrimonio pubblico perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto". |
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