Data: 30/10/2007 - Autore: Francesca Romanelli
Precisando che deve ritenersi "superata l'opinione secondo la quale la comunione legale fra i coniugi pu� riguardare solo diritti reali e non anche i diritti di credito", la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21098/2007), in conformit� ai precedenti orientamenti, ha statuito che "i titoli di partecipazione azionaria, cos� come le quote di fondi di investimento, costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i proventi della propria attivit� personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, entrano a far parte della comunione legale, se non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ., poste dall'art. 179". I giudici della Corte inoltre hanno puntualizzato che "analoga soluzione (�) deve essere adottata per i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attivit� personale. Ci� in correlazione con la ratio della norma, che � quella di far entrare nella comunione, in linea generale e salvo le specifiche eccezioni, ogni tipo di "bene" che ciascun coniuge acquisti nel corso del matrimonio, e tenuto conto che nella realt� economica moderna i valori mobiliari � tra i quali rientrano i titoli obbligazionari � costituiscono una delle forme pi� diffuse e significative d'investimento della ricchezza".
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