Data: 03/11/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che - accertati i requisiti soggettivi previsti dagli articoli 5, comma 1 ed 11, comma 1 - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono altresi' comunicate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap. A.Ra.N., comunicato del 24.9.2007 - GU n. 237 del 11.10.2007
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