Data: 09/11/2007 - Autore: Roberto Cataldi
L'abitudine di molestare attraverso l'uso del telefono � finita al vaglio della Cassazione che ha ora stilato una sorta di "vademecum" per mettere in guardia contro comportamenti che possono costituire reato ed evitare, al contempo, che si consideri molesto ci� che invece rientra nella normalit�. Secondo la Corte (Sentenza 40748 / 2007) due squilli in un giorno non costituiscono reato di molestia giacch� per potersi configurare questo tipo di reato (previsto dall'art. 660 c.p.) � necessario ravvisare nella condotta un carattere di "petulanza". Anche una telefonata dunque pu� avere rilevanza penale ma a tal fine � necessario che si traduca in un "atteggiamento di insistenza eccessiva e percio' di fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella'ltrui sfera". E' stato cos� respinto il ricorso di un Avvocato che aveva richiesto la condanna per molestie di una persona che lo aveva disturbato due volte a studio per chiedere informazioni. "Deve escludersi - spiaga la Corte - che l'effettuazione di due soli contatti telefonici possa costituire espressione di petulanza".
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