Data: 28/11/2007 - Autore: Roberto Napolitano
L'art. 6, comma 4, delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'energia impone agli esercenti del servizio di distribuzione di energia elettrica (quale è l'Enel distribuzione s.p.a.) di istituire almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta. La delibera n. n. 72/2004 diffidava l'Enel ad adempiere. L'Enel impugnava la citata delibera innanzi al Tar della Lombardia, ma questo rigettava il ricorso con sentenza n. 3948/2005. L'Enel, dopo la diffida, ha adempiuto, ma resta fermo l'inadempimento per il periodo precedente ed, inoltre, l'Enel, dopo aver adempiuto, non ne ha informato l'utenza. Per tale inottemperanza all'obbligo di informazione l'Enel è stata sanzionata, in virtù della delibera n. 66/07, con una multa di € 11.700.000,00. I consumatori, quindi, hanno agito innanzi ai giudici di pace per il risarcimento delle spese di pagamento delle bollette (commissioni postali o bancarie), ottenendo risultati positivi. L'Enel, tuttavia, come è suo solito, ha proposto appello innanzi al Tribunale di Napoli, ma quest'ultimo ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'Enel anche alle spese del grado di appello.
Avv. Roberto Napolitano. Via De Gasperi, n. 45 80133 - Napoli tel e fax 0815526208
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