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Data: 30/11/2007 - Autore: Silvia Vagnoni Alla luce di tale principio, contenuto in una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale (Sent. n. 43840/2007), gli ermellini hanno individuato nella condotta di una ristoratrice l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 5 lett. d) L. 283/62 (divieto di impiego, vendita, detenzione o distribuzione nella preparazione di alimenti o bevande di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione) confermando la pena pecuniaria al pagamento della quale la donna era stata condannata nei precedenti gradi di giudizio. |
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