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Data: 07/12/2007 - Autore: Francesca Romanelli Premettendo tra le altre cose che “l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni oltre a quelle che integrano il suo contenuto tipico e che a questo non sono immediatamente riferibili, nel senso esattamente, cioè, che l'accordo stesso, secondo quanto osservato anche in dottrina là dove si rinviene la distinzione tra contenuto “necessario” (…) e contenuto “eventuale” (o“accessorio”) dell'accordo di separazione (…) è suscettibile di riguardare negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando appunto semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, onde tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. (…), ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, sempre che non comportino una lesione di diritti inderogabili”, la Corte di Cassazione (Sent. n. 24321/2007) ha di recente respinto il ricorso promosso da una madre che aveva richiesto, ai sensi e nelle forme dell'art. 710 c.p.c., la modifica delle condizioni della separazione consensuale dal marito anche quanto alla convenzione di futura vendita dell'immobile di proprietà comune adibito a casa familiare ed assegnato alla stessa madre, deducendo, a sostegno della richiesta, “la necessità, nell'interesse della minore affidatale, di sentire conservare l'assegnazione dell'alloggio in questione”. I giudici di legittimità, nel condividere la decisione della Corte territoriale, hanno osservato che “la clausola della separazione consensuale istitutiva dell'impegno futuro di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale (…)” si configura come una clausola “del tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi e oggetto di omologazione e, conseguentemente, non suscettibile di modifica “nelle forme e secondo la procedura di cui agli artt. 710 e 711 c.p.c.”. |
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