Data: 05/12/2007 - Autore: Francesca Romanelli
La Corte di Cassazione ha di recente respinto il ricorso promosso da un lavoratore avverso l'Ente previdenziale confermando la decisone dei giudici di merito che avevano escluso l'indennizzabilit� dell'incidente subito dallo stesso lavoratore che, rientrando a casa dal lavoro, mediante un pulmino della ditta in cui erano trasporti anche altri dipendenti, era sceso all'altezza di un semaforo, attraversando la strada col rosso, venendo cos� investito da un'autovettura. Condividendo il convincimento gi� in precedenza espresso dalla stessa Corte (Cass. n. 5525/04), i giudici di legittimit� hanno precisato al riguardo che �la violazione di norme fondamentali del codice della strada pu� integrare il rischio elettivo che esclude il nesso causale tra attivit� protetta (percorso casa - lavoro) ed evento (�)� e che �attraversare col rosso, � violazione di una delle norme del codice stradale di pi� generale conoscenza e di pi� facile percezione. Trattasi di una delle norme fondamentali del codice stradale, da tutti ben conosciuta, la cui violazione nasce da una scelta, ben precisa e a proprio rischio, di un'attivit� vietata, cio� da una incuranza della norma, a nulla rilevando, quale giustifica, l'eventuale corresponsabilit� dell'investitore o una situazione di pioggia (come dedotto in ricorso), non valendo tali circostanze a escludere la scelta, operata dal lavoratore, di passare col rosso e risoltasi a suo danno�.
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