Data: 11/12/2007 - Autore: Francesca Romanelli
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto (Sent. n. 24407/07) un ricorso promosso da un marito avverso una sentenza della Corte territoriale che, dopo aver negato il diritto all'assegnazione della casa coniugale di esclusiva propriet� del marito alla moglie, non risultando quest'ultima affidataria di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni autosufficienti, �sulla base della rilevata maggiore consistenza del patrimonio immobiliare del marito, ha affermato che alla moglie andava riconosciuto il diritto ad �un contributo di natura immobiliare�, determinato nella sistemazione abitativa nell'immobile sopra indicato, con la precisazione che l'onere a carico del marito, corrisponde �nella sostanza ad un assegno pecuniario mensile pari al godimento del medesimo immobile, ossia al canone di locazione dell'appartamento determinati a norma del mercato e delle leggi�. I giudici di legittimit� nel cassare la sentenza impugnata, hanno precisato che la pronuncia dei giudici di merito, si basa su un'interpretazione estensiva dell'art. 156 c.c.� pi� volte ritenuta dalla stessa Corte non consentita, �stante il carattere eccezionale della norma, dettata nell'esclusivo interesse del minore�.
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