Data: 17/12/2007 - Autore: Francesco Bianchini
L'apposizione di un breve termine ad un contratto di prestazione d'opera intellettuale complessa integra "una deroga pattizia alla facolt� di recesso" disciplinata dall'art.2237 c.c., fatta salva sempre la possibilit� di recesso per giusta causa.
La sentenza del Tribunale di Palermo (n. 3770/2007) affronta la questione relativa alla possibilit� di recesso ad nutum del committente da un contratto di prestazione di opera intellettuale complessa nel quale le parti avevano pattuito un breve termine di durata. In particolare, si trattava di un contratto triennale di consulenza di marketing in favore di una societ� appena costituita. Il Tribunale ha sottolineato che, nella fattispecie, il contratto prevedeva una prestazione d'opera intellettuale complessa (consulenza di marketing iniziale) che necessitava di un lasso di tempo minimo ragionevole. Il Tribunale ha evidenziato che la durata triennale del contratto poteva considerarsi ragionevole per consentire al consulente di rendere la complessa prestazione d'opera intellettuale concordata, ma che ci� esigeva la stabilit� del rapporto durante l'intera vigenza triennale del contratto stesso. Da tali elementi (complessit� della prestazione di consulenza, notevole brevit� della durata del contratto e conseguente esigenza di stabilit� dello stesso), il Tribunale ha correttamente desunto in via interpretativa che i contraenti avessero inteso escludere qualsiasi possibilit� di recesso ad nutum. Talch� deve ritenersi che l'apposizione del termine al contratto abbia integrato �una deroga pattizia alla facolt� di recesso� disciplinata dall'art.2237 c.c., fatta salva sempre la possibilit� di recesso per giusta causa, che per�, nel caso di specie, � stata esclusa dall'enorme incremento di fatturato e l'esponenziale sviluppo economico della societ� committente negli anni di riferimento.
Avv. Francesco Bianchini
Tutte le notizie