Data: 18/11/2002 - Autore: Redazione
L'assegno di divorzio puņ essere chiesto anche dopo la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 13860 del 24/9/2002) precisando che l'ex moglie (che nella fattispecie aveva perso il posto di lavoro) ha diritto all'assegno anche dopo diversi anni dalla pronuncia del divorzio ed anche se detta pronuncia non le aveva accordato tale beneficio. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti rilevato che la norma di cui all'art. 9 legge n. 898 del 1970, che consente la revisione delle condizioni di divorzio, puņ essere legittimamente applicata, anche all'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato originariamente negato o non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. E' possibile, quindi, spiega la Corte, richiedere successivamente a tale pronuncia, la determinazione dell'assegno precedentemente non fissato.
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