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Data: 24/12/2007 - Autore: www.laprevidenza.it Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevede al primo posto - ai fini del congedo straordinario retribuito - il coniuge del disabile in situazione di gravità, con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal novero dei beneficiari di tale congedo straordinario il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine. (Avv. Leonardo Lastei) Corte costituzionale, Sentenza 8 maggio 2007, n. 158 - Leonardo Lastei |
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