Data: 20/12/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato la circolare n. 24 del 14/11/2007 con la quale ha apportato alcune rettifiche in merito alle indicazioni gi� fornite con la lettera circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007 riguardo l'ambito di applicazione della legge n. 123/2007. La nuova circolare si muove in linea con l'intervento del sottosegretario Antonio Montagnino a seguito della lettera di agosto allorquando volle chiarire, superando alcune perplessit� sorte, che il potere di sospensione andava inteso applicabile anche ai cantieri edili. Ora il Ministero sottolinea il legame di forte continuit� fra le due disposizioni (art. 5 L. 123/07 con art. 36 bis del D.L. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) spiegando che la nozione di attivit� imprenditoriale, gi� interpretata nel senso di '"unit� produttiva�' con la predetta lettera circolare del 22 agosto u.s., non pu� non ricomprendere, necessariamente, anche le aziende operanti nel settore edile nel quale, come noto, maggiormente si avverte l'esigenza di elevare gli standards di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro. Articolo di Angelo Vitale, Consulente del lavoro
Tutte le notizie