Data: 19/12/2007 - Autore: Federico Gatto
L'annosa questione sulla legittimità (o meno) dell'addebito periodico della commissione di massimo scoperto sembra aver trovato un punto definitivo di svolta; la manovra sulle liberalizzazioni, che aveva visto l'inclusione, nell'ambito di diversi provvedimenti, proprio del principio affermante la illegittimità della commissione di massimo scoperto è divenuta realtà.
Come è da tempo noto agli operatori del settore, (ma in questa sede ci si rivolge anche ai meno esperti) la vicenda inerente l'addebito della CSM, nella fattispecie illegittimità della stessa con riferimento a “quella somma messa a disposizione dall'Istituto anche se non usata, avvero all'intero ammontare dell'affidamento tout court” aveva di recente trovato, e sempre con maggiore insistenza, terreno fertile in numerose sentenze della giurisprudenza oltre che nelle critiche della dottrina. Le ragioni di tale intolleranza risiedevano nella prassi di applicazione del detto balzello, nei fatti e nella dottrina snaturato nel significato per quel che si dirà: ciò nonostante, gli Istituti, forti della loro posizione dominante, hanno continuato fino ad oggi a perpretare i comportamenti più confacenti ai loro interessi; solamente in fase di giudicato e solamente negli ultimi tempi, si poteva assistere ad una disapplicazione della detta commissione.

A voler indagare circa il significato “stretto” della commissione di massimo scoperto, si potrebbe far riferimento ad una recentissima sentenza della S.C. (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006), di fatto divenuta in ultimo linea di pensiero sposata da tutti, che la definisce come “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”. Nell'ipotesi di utilizzo da parte cliente, solo di parte della somma affidata, la banca percepirebbe un interesse corrispettivo per la somma utilizzata ed una commissione per la residua somma tenuta a disposizione. Oggi, però, negli usi bancari, contrariamente a quella che dovrebbe essere la sua natura in accordo con la definizione che ne fa la S.C., la commissione di massimo scoperto non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (cosiddetta “punta” nel trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento; in particolare, autorevole dottrina sostiene che la commissione di massimo scoperto è “conteggiata ad ogni chiusura di conto … in una misura percentuale sul massimo scoperto del periodo considerato e cioè sull'esposizione massima effettivamente raggiunta”.
Sembra dunque esservi una dicotomia non sanabile tra la effettiva metodologia di calcolo della commissione di massimo scoperto (una voce accessoria “all'interesse”) e la identificazione teorica della stessa così come enunciata in giurisprudenza: detta contraddizione porterebbe, secondo Giurisprudenza di merito, alla nullità di quell'addebito, non trovandosi, ovviamente alcuna giustificazione causale.
Tale nullità viene ravvisata laddove si inquadri nella commissione di massimo scoperto un “ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti” per l'utilizzazione del credito; in buona sostanza, con uno scoperto-affidamento completamente sfruttato dal correntista, questi sarà costretto a pagare interessi sullo scoperto la prima volta a titolo di semplice interesse e la seconda volta a titolo di commissione di massimo scoperto. In tal senso nel 2002 si pronunciava il Tribunale di Milano. E valga il vero.
(Deve, altresì, ritenersi illegittima la pretesa della banca relativa alla commissione di massimo scoperto ed ai giorni valuta. È stato osservato, infatti, che "La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" (Cfr. Tribunale Milano, 4 luglio 2002).
Ciò detto, come ulteriore analisi, l'esame potrebbe essere portato sul piano della validità negoziale: infatti, detta commissione per essere valida, o meglio esistente, deve essere determinata contrattualmente, o comunque determinabile, nel suo ammontare e nella modalità di computo.
Si ricorda, purtroppo, che le clausole bancarie standard, inserite nei formulari contrattuali, nulla dicono in merito e non esplicano il meccanismo operativo di calcolo della commissione che, solo dalla lettura degli estratti conto, appare come un aggravio dell'interesse corrispettivo, nascondendo integralmente la causa giustificatrice della commissione di massimo scoperto: la tenuta in disponibilità delle somme.

Verrebbe quindi naturale plaudire al decreto innovativo che sopprimendo il principio di fondo, vuoi che si tratti di somma messa a disposizione, o di somma utilizzata e/o di punta di periodo, andrebbe nella sostanza ad impedire l'addebito di una posta di dubbia natura.
Difatti, il decreto detto “ Bersani”, secondo pacchetto, all'art. 11 recita: “Sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma”. Si parla chiaramente di addebito di spese per la tenuta a disposizione dei fondi, indipendentemente dall'effettivo utilizzo e, quindi, di abolizione della commissione di massimo scoperto intesa nel significato proprio del termine.
Non avrà dunque più luogo il doppio addebito per il correntista: quello a titolo di commissione da massimo scoperto intesa come “punta di utilizzo” nell'ambito del fido o come somma tenuta a disposizione e quello per il semplice interesse passivo. Con ciò dovendosi procedere (in caso di saldo passivo) all'addebito solamente relativo all'interesse passivo per il capitale utilizzato.

Ciò precisato, rimane da comprendere in quale misura, e da più parti si levano voci di univoca opinione, gli istituti bancari potranno traslare gli effetti della soppressione della detta commissione, ovvero incasseranno quale “perdita secca” tale manovra governativa; ciò a causa delle posizioni dominanti degli istituti di credito che, forti delle loro clausole unilaterali, potrebbero dar luogo a manovre di recupero della detta commissione sottoforma di nuovi oneri per i correntisti.
Invero, non sarebbe auspicabile in quanto si riaffermerebbe un vero e proprio “privilegio” (sebbene sotto diverse spoglie) laddove la sua disapplicazione era stata legittimata da valori ampi e da un uso distorto (da parte degli Istituti) dei principi riguardanti la esatta definizione di commissione di massimo scoperto. La valenza del correttivo governativo non solo è motivata da fondate e convincenti ragioni di ordine giuridico, ma risulta altresì consolidata dalla prassi invalsa nelle aule di tribunale in sede di procedura esecutiva; è ormai affermato lo scarso interesse dei giudici esecutivi verso la considerazione di perizie non contenenti le commissioni di massimo scoperto, perizie nelle quali, nei quesiti proposti al CTU, gli stessi giudici mostrano ancora gradimento anche per le proiezioni con interessi anatocistici trimestrali e semestrali.
Visto sotto tale angolo visuale, l'intervento governativo, fortemente ispirato ai principi di equità bancaria, sembra aderire anche al comune operare degli organi giudicanti poco inclini, come detto, ad una benevola considerazione delle commissioni di massimo scoperto; in tal senso, anzi, la posizione di vantaggio che gli istituti bancari hanno storicamente assunto, identificata ancor oggi specie attraverso la stipula del conosciuto contratto bancario con clausole unilaterali, non potrà e non dovrà in alcun modo costituire occasione per aggirare e quindi non considerare appieno la portata della novella introdotta dal recentissimo intervento legislativo.

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