Data: 05/11/2002 - Autore: Redazione
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15493 del 5/11/2002) ha stabilito che in tema di querela di falso, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interrogatorio formale deferitole dal giudice equivale a risposta negativa. Infatti, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., la parte che ha prodotto il documento impugnato di falso ha l'onere di fornire una esplicita conferma della volontà di servirsene e dunque un'esplicita risposta affermativa all'interpello, che non può essere sopperita con un comportamento equivoco, qual è la renitenza o il silenzio.
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