Data: 05/11/2002 - Autore: Redazione
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15493 del 5/11/2002) ha stabilito che in tema di querela di falso, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interrogatorio formale deferitole dal giudice equivale a risposta negativa. Infatti, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., la parte che ha prodotto il documento impugnato di falso ha l'onere di fornire una esplicita conferma della volont� di servirsene e dunque un'esplicita risposta affermativa all'interpello, che non pu� essere sopperita con un comportamento equivoco, qual � la renitenza o il silenzio.
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