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Data: 04/01/2008 01:00:00 - Autore: Roberto Cataldi Se l'intermediario finanziario agisce in conflitto di interessi può essere condannato al risarcimento del danno, ma non per questo il contratto può considerarsi nullo. E' quanto stabilisce una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (numero 26724 pubblicata il 19 dicembre 2007) con la quale - riferisce il Primo Presidente Vincenzo Carbone - si è stabilito che "la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative". Queste violazioni però "se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale".
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