Data: 04/01/2008 01:00:00 - Autore: Roberto Cataldi
Se l'intermediario finanziario agisce in conflitto di interessi pu� essere condannato al risarcimento del danno, ma non per questo il contratto pu� considerarsi nullo.
E' quanto stabilisce una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (numero 26724 pubblicata il 19 dicembre 2007) con la quale - riferisce il Primo Presidente Vincenzo Carbone - si � stabilito che "la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullit� del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative".
Queste violazioni per� "se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilit� precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilit� contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilit� di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale".

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